E’ diventato strutturale l’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare 24/05/2019 n.77, facendo seguito alla Legge 145/2018 che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha reso strutturale l’indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 per cessazione dell’attività commerciale, ha precisato che si è stabilizzato anche l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato, in parte, al Fondo che finanzia tale indennizzo.
I soggetti beneficiari sono i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, che svolgono le seguenti attività:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
Per effetto dell’estensione operata dall’articolo 59, comma 58, della legge n. 449/1997 rientrano nell’ambito di applicazione della norma anche i seguenti soggetti:
- i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, ma non i loro coadiutori.
A titolo esemplificativo secondo l’INPS invece non rientrano tra i destinatari della norma gli esercenti le seguenti attività: attività commerciali all’ingrosso; attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Possono, invece, beneficiare dell’indennizzo i titolari di imprese che esercitano contemporaneamente plurime attività commerciali, come avviene, ad esempio, nei casi di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio. In tali casi, indipendentemente dalla loro prevalenza, ciò che rileva è che il soggetto richiedente, al momento della cessazione dell’attività, eserciti un’attività indennizzabile.
L’INPS precisa che l’erogazione dell’indennizzo deve essere richiesta con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata. Pertanto, non può fruire del beneficio il soggetto che, dopo aver cessato un’attività di commercio rientrante nell’ambito di applicazione della norma, abbia successivamente cessato un’altra attività non indennizzabile.
L'indennizzo spetta ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne; risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
L’indennizzo, in presenza di tutte le condizioni di legge, spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Come ricordato all’inizio, congiuntamente alla stabilizzazione dell’indennizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è diventata strutturale anche l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 207/1996, e ss.mm.ii., nella misura e secondo le modalità previste nel medesimo decreto.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2019, gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, unitamente alla contribuzione dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, e ss.mm.ii., sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%.
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