Distacco transnazionale: sanzione a distaccante e utilizzatore solo se non fanno parte della medesima organizzazione datoriale
A cura della redazione

L’INL, con la nota 10/06/2019 n.5398, ha deciso che la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione in caso di distacco transnazionale effettuato in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 136/2016, trova applicazione solo nei confronti del distaccante estero soltanto quando l’utilizzatore ubicato in Italia appartiene alla medesima organizzazione datoriale.
La precisazione parte dal dettato normativo contenuto nell’art. 3, c. 5 del D.Lgs. 136/2016 secondo cui nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
In sostanza sembrerebbe che debba essere punita sia la condotta dell'invio in distacco dei lavoratori da parte della impresa distaccante, sia quella concernente l'utilizzo dei medesimi lavoratori da parte del soggetto distaccatario.
A questo punto ci si è chieste se sia legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, ad un unico soggetto, come emerge a volte dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero se debba applicarsi una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del ne bis in idem.
Secondo l’INL l'unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare relativi provvedimenti sanzionatori, solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità.
In altri termini, la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale; ciò non si verifica, invece, nell'ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un'attività preparatoria all'apertura di una filiale operativa.
Alla luce di quanto sopra illustrato, se risulta che appartengono alla medesima organizzazione datoriale sia l'impresa distaccante estera che l'utilizzatrice ubicata in Italia, troverà applicazione una sola sanzione da irrogarsi nei confronti dell'unico soggetto dotato di personalità giuridica ovvero il distaccante.
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