Distacco transnazionale: sancito il principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso posto
A cura della redazione
Il Parlamento europeo, il 29 maggio 2018, ha confermato l’accordo politico raggiunto il 1º marzo u.s. sulla revisione della direttiva 96/71/CE (modificata dalla direttiva 2014/67/UE) sul distacco dei lavoratori.
Una revisione della direttiva era stata inizialmente proposta dalla Commissione nel marzo 2016 e da allora è stata oggetto di una serie di incontri tra il Parlamento europeo e il Consiglio.
Il testo votato dal Parlamento europeo il 29 maggio u.s. in sessione plenaria è il risultato dell’accordo raggiunto con il Consiglio UE il 1º marzo 2018 e conserva i principali elementi della proposta iniziale della Commissione, compreso il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro nello stesso posto.
La riforma ha lo scopo di facilitare il distacco dei lavoratori in condizioni di concorrenza leale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori con un contratto di lavoro in uno Stato membro che vengono temporaneamente trasferiti in un altro Stato membro dal datore di lavoro. In particolare, la proposta punta a garantire condizioni salariali eque e parità di trattamento nel paese ospitante tra le imprese locali e quelle che distaccano i lavoratori.
La revisione mirata introdurrà modifiche in tre aree principali: la retribuzione dei lavoratori distaccati, anche nel caso di subappalti, le norme sui lavoratori interinali e il distacco di lunga durata.
In base alla proposta, i lavoratori distaccati saranno generalmente soggetti alle stesse norme che regolano il trattamento economico e le condizioni di lavoro dei lavoratori locali, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e delle condizioni stabilite dalle autorità pubbliche e/o dalle parti sociali dello Stato membro ospitante.
Attualmente i lavoratori distaccati che operano in settori specifici, come la sanità e la sicurezza, sono già soggetti alle stesse norme dei lavoratori dello Stato membro ospitante. Il datore di lavoro non è tuttavia obbligato a corrispondere al lavoratore distaccato una retribuzione superiore alle tariffe minime salariali stabilite dal paese ospitante. Ciò può creare un divario salariale tra lavoratori distaccati e lavoratori locali e potenzialmente tradursi in condizioni di concorrenza sleale tra le imprese, poiché i lavoratori distaccati ricevono spesso un compenso inferiore rispetto agli altri lavoratori a parità di mansione.
D'ora in poi tutte le norme relative alla retribuzione che si applicano generalmente ai lavoratori locali dovranno essere applicate anche ai lavoratori distaccati. Oltre alle tariffe minime salariali, quindi, la retribuzione comprenderà anche altri elementi, quali i bonus o le indennità, ove presenti.
Gli Stati membri dovranno specificare in modo trasparente i diversi elementi che compongono la retribuzione sul loro territorio.
Le condizioni stabilite dalla legge o da contratti collettivi di applicazione generale diventano obbligatoriamente applicabili anche ai lavoratori distaccati in tutti i settori dell'economia. La proposta consente inoltre agli Stati membri di stabilire l'obbligo per i subappaltatori di garantire ai loro lavoratori lo stesso trattamento economico concesso dal contraente principale, sempre rispettando il principio di non discriminazione: la stessa norma deve essere valida per i subappaltatori nazionali come per quelli transfrontalieri.
La proposta garantirà inoltre che le norme nazionali sulle agenzie di lavoro interinale siano applicate anche alle agenzie con sede all'estero che distaccano lavoratori.
Infine, quando la durata del distacco supera i 24 mesi, si applicheranno le condizioni stabilite dal diritto del lavoro degli Stati membri ospitanti, se queste sono più favorevoli per i lavoratori distaccati.
Queste modifiche garantiranno una maggiore protezione dei lavoratori, più trasparenza e certezza del diritto e parità di trattamento tra le imprese locali e quelle che distaccano i lavoratori, nel pieno rispetto dei sistemi di contrattazione salariale degli Stati membri.
La Commissione europea ha ricordato che il distacco dei lavoratori si verifica quando si prestano servizi a livello transfrontaliero all'interno del mercato unico.
Un "lavoratore distaccato" ha un contratto di lavoro in uno Stato membro ma viene temporaneamente trasferito dal datore di lavoro in un altro Stato membro per svolgere un incarico.
Il distacco dei lavoratori è particolarmente frequente nei settori edile, manifatturiero e dei servizi, ad esempio i servizi alla persona (istruzione, sanità e assistenza sociale) e alle imprese (servizi amministrativi, professionali e finanziari).
Questa riforma della direttiva del 1996 relativa al distacco dei lavoratori, integrerà la direttiva di applicazione del 2014 e dovrà essere recepita nel diritto nazionale.
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