Distacco transnazionale: online le Linee guida dell’INL
A cura della redazione
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito internet, le Linee guida per l’attività ispettiva in materia di distacco transnazionale.
Come noto, il D.Lgs. 136/2016 in materia di distacco transnazionale di lavoratori, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, ha introdotto nell’ordinamento italiano specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extraUE.
La verifica ispettiva in materia di distacco transnazionale di lavoratori ha ad oggetto i seguenti aspetti:
- la regolarità amministrativa e documentale del distacco, ovvero
- l’adempimento degli obblighi amministrativi, quali la comunicazione preventiva di distacco - mediante consultazione dell’area riservata del Portale INL, sezione “Cruscotti”, sottosezione “Distacco Transnazionale UE” dove è disponibile la piattaforma Comunicazioni preventive di distacco transnazionale;
- il contratto di lavoro, stipulato tra lavoratore e azienda straniera distaccate, da cui si evince – tra l’altro – che il rapporto di lavoro perdura per tutto il periodo di distacco (cfr. art. 1, comma 1, d.lgs. 136/2016);
- il Mod. A1;
- la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro nel Paese di origine - ove esistente;
- i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero e la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni.
Tali documenti dovranno essere esibiti dal prestatore di servizi o dal referente o da altra persona incaricata nominata ai sensi dell’art. 10, D. Lgs. n. 136/2016.
- il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2 e 4, D. Lgs. n. 136/2016.
- l'autenticità del distacco in base agli indici stabiliti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 136/2016 sia in relazione all’impresa distaccante sia in relazione ai lavoratori distaccati.
Va evidenziato che l’esibizione dei documenti di cui al punto 1 da parte dell’impresa distaccante risulta funzionale alla valutazione di tutti gli aspetti di regolarità della fattispecie. Pertanto, qualora gli stessi non siano resi disponibili, anche solo in parte, il personale ispettivo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni per mancata esibizione dei documenti, per poter valutare tutti gli elementi di fatto, dovrà attivare tempestivamente la procedura di cooperazione amministrativa con lo Stato membro interessato, inoltrando tramite il sistema IMI specifica richiesta alla competente Autorità straniera.
Allo stesso modo, la procedura in questione potrà essere sempre attivata anche qualora sia stata fornita tutta la documentazione richiesta ma risulti necessario approfondire taluni aspetti utili afferenti, in particolare, alla verifica dell’autenticità del distacco (ad es. per verificare l’effettiva operatività dell’impresa distaccante nello Stato membro di provenienza o per chiedere riscontro circa la veridicità della documentazione, quale il modello A1, ecc.), anche richiedendo l’effettuazione di una verifica ispettiva.
Riproduzione riservata ©