L’INL, con la nota prot. n. 6696 del 1/08/2018, facendo seguito alle indicazioni già fornite con la nota 6262/2018, relativa alla comunicazione preventiva di cui all’art. 10 del D.Lgs. 136/2016, ha ribadito l’obbligo di tenerne una copia a bordo del veicolo.

L’art. 10 del citato decreto legislativo stabilisce che nel settore del trasporto su strada, la comunicazione preventiva di distacco ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione.

Inoltre in aggiunta alle predette informazioni l’azienda deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

Adesso la nota precisa che le segnalazioni relative alle omissioni degli elementi aggiuntivi, nelle more dell’adeguamento della piattaforma che dovrà essere utilizzata per effettuare le comunicazioni preventive di distacco, non dovranno essere inoltrate all’INL.