La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 15 luglio 2021, ha dichiarato che in caso di distacco transnazionale le norme relative alla retribuzione minima del Paese in cui il lavoratore subordinato ha svolto abitualmente la sua attività non sono derogabili convenzionalmente.

La pronuncia è riferita a due diversi procedimenti (C‑152/20 e C‑218/20), entrambi riconducibili al settore dell’autotrasporto. Nella prima causa, due conducenti di autocarri di nazionalità rumena avevano stipulato dei contratti individuali di lavoro, redatti sia in lingua rumena sia in lingua italiana, in cui si prevedeva che le clausole in essi contenute fossero integrate dalle disposizioni della legge (rumena) n. 53/2003 sul codice del lavoro. Secondo i lavoratori, nei loro confronti era comunque applicabile la normativa italiana sulla retribuzione minima. Infatti, sebbene i contratti fossero stati conclusi in Romania, era in Italia che avevano svolto abitualmente le loro funzioni. In particolare, sostenevano che il luogo a partire dal quale avevano svolto le loro missioni e avevano ricevuto le loro istruzioni, e nel quale erano ritornati al termine delle loro missioni, si trovava in Italia. Inoltre, la maggior parte delle loro attività di trasporto sarebbero state effettuate in Italia. Secondo il datore, invece, i lavoratori lavoravano su autocarri immatricolati in Romania e sulla base di licenze di trasporto rilasciate conformemente alla normativa rumena applicabile, tutte le istruzioni erano fornite dalla società rumena e l’attività dei lavoratori era organizzata in Romania.

La Corte ha accolto la tesi dei lavoratori, rilevando che, date le modalità in cui era resa la prestazione e in particolare, la circostanza che il luogo abituale di lavoro era l’Italia, doveva applicarsi la norma italiana ai sensi della quale ai lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi anche in materia di retribuzione.