Distacco transnazionale: l’allestimento dello stand temporaneo non è filiale in Italia dell’azienda straniera
A cura della redazione
L’INL, con la nota 5/06/2017 n.4833, ha fornito ulteriori precisazioni in merito al distacco transnazionale dei lavoratori (D.lgs. 136/2016) presso un’altra impresa appartenente allo stesso gruppo o in favore di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario con sede in Italia, tra le quali che la locuzione prestazione di servizi comprende non solo gli appalti ed i subappalti, ma anche gli accordi commerciali aventi ad oggetto lo scambio di servizi tra imprese stabilite in diversi Paesi anche appartenenti al medesimo gruppo o tra filiali della medesima impresa distaccante.
La citata locuzione presuppone l’espletamento di attività lavorative di carattere temporaneo in favore di un destinatario situato sul territorio italiano, che può essere individuato in un’impresa distaccataria appartenente al medesimo gruppo, in un’unità produttiva, filiale, sede operativa dell’azienda straniera distaccante o di un soggetto committente.
Perché si possa parlare di filiale o unità produttiva dell’azienda straniera è necessario che questa abbia un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone, in forza della quale l’impresa vada ad esercitare e/o gestisca un’attività di natura economica in Italia e costituisca un centro di imputazione dei rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo temporalmente definito.
Quindi, secondo la nota dell’INL, il D.lgs. 136/2016 trova applicazione nei confronti dei servizi stranieri che inviano proprio personale dipendente a svolgere per un periodo limitato attività lavorativa in Italia. Rientrano nella citata disciplina anche i lavoratori che, dopo essere stati inviati presso una filiale italiana dell’azienda straniera distaccante o presso altro operatore economico sito in Italia, vengano successivamente impiegati per l’esecuzione di un appalto presso la sede o altra unità produttiva di un’azienda committente, destinataria finale della prestazione, sempre ubicata in Italia, sempre che nella fattispecie concreta siano riscontrabili gli elementi di autenticità dell’intera operazione negoziale posta in essere, sia ai fini dell’art. 3 del medesimo decreto per tutti e tre i soggetti coinvolti, sia nel rispetto della normativa nazionale in tema di liceità dell’appalto, distacco e somministrazione di manodopera con riferimento ai rapporti intercorrenti tra soggetto distaccatario e committente finale.
In merito alla comunicazione preventiva (DM 10/08/2016) l’INL precisa che nella stessa devono essere indicate una serie di informazioni da inserire nel campo del modello UNI Distacco UE tra le quali: i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante straniera e del soggetto distaccatario italiano, il numero previsto e la generalità dei lavoratori coinvolti, la durata del distacco, la data di inizio e di fine dello stesso, la sede del distacco quale luogo di svolgimento effettivo della prestazione che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario (es: cantieri).
La nota ricorda che i destinatari della comunicazione preventiva e degli altri obblighi previsti dal D.lgs. 136/2016 sono i prestatori di servizi stranieri/aziende distaccanti e non invece le imprese distaccatarie italiane.
In ogni caso rimane fermo che il prestatore di servizi deve indicare nel mod. Uni Distacco UE i dati del soggetto referente ed il domicilio di quest’ultimo in Italia. In assenza, viene considerata sede dell’impresa distaccante, il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi ossia il distaccatario.
In caso di invio di dipendenti in Italia presso stand temporanei allestiti in ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, al solo fine di svolgere l’attività di esposizione o di vendita di prodotti, se non può essere individuata una prestazione di servizi nei confronti di un soggetto destinatario (distaccatario o committente) avente sede legale od operativa in Italia oppure non è stato stipulato un contratto commerciale, non trova applicazione la normativa di cui al D.lgs. 136/2016.
Invece, se si effettua una prestazione transnazionale di servizi nei confronti di un destinatario situato sul territorio italiano, come nel caso dell’esecuzione di appalti per il montaggio, lo smontaggio dello stand o l’eventuale realizzazione di strutture espositive, l’invio dei lavoratori in Italia, anche se per pochi giorni, rientra nel campo di applicazione della normativa di cui al citato decreto.
Infatti, spiega la nota, esiste una limitata deroga per i lavori di assemblaggio iniziale o prima installazione di un bene, se la durata degli stessi, per i quali è stato disposto il distacco, risulta non superiore a 8 giorni. In questo caso il D.lgs. 136/2016 non trova applicazione. Diversamente per i lavori di costruzione, montaggio e smontaggio per i quali il citato decreto si applica anche se di durata inferiore a 8 giorni.
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