Sono state pubblicate, sul portale Cliclavoro, le prime cinque FAQ in materia di distacco transnazionale.

Si precisa che le aziende italiane che distaccano in un Paese straniero non devono effettuare la comunicazione obbligatoria tramite il modello UNI_DISTACCO_UE. Infatti, la disciplina del d.lgs. n. 136/2016 trova applicazione solo per i distacchi "in entrata", ossia per il distacco di lavoratori da parte di una azienda straniera di altro Stato membro verso l'Italia. Per i distacchi "in uscita" dovrà essere verificata la legislazione di recepimento della Direttiva 2014/67/UE dello specifico Stato membro ospitante, ovvero, la normativa del Paese extraUE sulla materia.

Quanto alle modalità tramite le quali l’azienda straniera si deve registrare sul portale Cliclavoro, si precisa che: con le credenziali ricevute al momento della registrazione a Cliclavoro, è necessario accedere al box "Azienda" (visualizzabile dopo aver selezionato Profilo utente presente nell'area riservata). Qui si dovrà cliccare su "Aggiungi" e procedere alla registrazione dell'azienda straniera. Non dovrà essere inserito il codice fiscale, ma selezionare la spunta "Non sono in possesso di P.IVA."  e compilare il campo Codice identificativo.

Con riguardo al cabotaggio, si conferma che se una società straniera svolge questo tipo di attività in Italia per pochi giorni, si applicano comunque le disposizioni del D.lgs. 136/2016.

Ulteriori indicazioni riguardano i referenti ex articolo 10 del D.lgs. 136/2016. Le FAQ indicano che qualsiasi persona fisica può rappresentare l'azienda straniera distaccante e i lavoratori distaccati. Non è quindi necessario che il referente sia iscritto ad un albo specifico. L'indicazione del soggetto referente e dei suoi dati è sufficiente che sia presente nel modello UNI_DISTACCO_UE. Tali referenti non sono responsabili in solido con il prestatore di servizi degli obblighi individuati nel d.lgs. n. 136/2016.