Sulla G.U. n. 169/2016, è stato pubblicato il D.lgs. 17/07/2016 n.136, che attua la direttiva 2014/67/UE del Parlamento e del Consiglio europeo del 15 maggio u.s. in materia di distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Le nuove regole trovano applicazione nei confronti delle imprese con sede in un altro Stato membro che distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato.

Il D.lgs. 136/2016 si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia, al settore del trasporto su strada per le attività di cabotaggio e alle imprese stabilite in uno Stato terzo (non europeo) che distaccano lavoratori in Italia. Resta invece escluso il personale navigante delle imprese della marina mercantile.

Se viene accertato che il distacco non è autentico, il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, mentre distaccante e distaccatario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Nei confronti del lavoratore distaccato trovano applicazione, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui vi svolge il distacco.

L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni.

La violazione dei suddetti obblighi di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

L’impresa distaccante ha poi l’obbligo di conservare il contratto di lavoro, i prospetti paga e ogni altra documentazione comprovante la liceità del distacco per tutta la durata dello stesso e fino a due anni dalla sua cessazione. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore.

Le citate sanzioni non possono comunque essere superiori a 150.000 euro.

La stessa impresa ha anche l’obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In caso di omissione la sanzione amministrativa va da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 6.000 euro.

Spetta all’Ispettorato nazionale del lavoro trasmettere il provvedimento amministrativo o giudiziario, con la documentazione di riferimento, all’autorità competente dell’altro Stato membro.

Quando ai fini del recupero nei confronti del trasgressore e dell’obbligo in solido sussiste la competenza delle autorità di Stati diversi, il provvedimento che irroga la sanzione è trasmesso all’autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.