L’INL, con la nota prot. n. 1659 del 29 ottobre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova modulistica in uso per la comunicazione dei distacchi transnazionali disciplinati dal D.Lgs. 136/2016, recentemente modificato dal D.Lgs. 122/2020 e sul relativo regime sanzionatorio.

La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le informazioni già indicate dalla circolare MLPS/INL 3/2016 con l’aggiunta delle seguenti integrazioni:

  • tipologia del servizio oggetto della prestazione di servizi (somministrazione/altro);
  • generalità dei lavoratori inviati in sostituzione e durata della sostituzione;
  • dati identificativi del soggetto utilizzatore, nel caso di distacco a catena;
  • durata del distacco: data di inizio e data di fine, con eventuale evidenziazione della notifica di lunga durata (superiore a 12 mesi ma inferiore a 18 mesi) o di eccedenza di lunga durata (superiore ai 18 mesi).

Al fine di assolvere correttamente alla trasmissione della comunicazione – che potrà essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi – secondo modalità e tempi previsti dall’art. 10 del D.Lgs. 136/2016 e dal D.M. 170/2021, appare utile riepilogare gli elementi considerati indispensabili. Sono tali:

  1. il codice identificativo e lo Stato di stabilimento del prestatore di servizi;
  2. il codice fiscale azienda del soggetto distaccatario;
  3. il codice identificativo, lo Stato di nascita e la cittadinanza del lavoratore distaccato.

Si fa presente che la notifica di lunga durata del distacco viene registrata automaticamente dal sistema o in fase di comunicazione preventiva di un distacco ab origine di durata superiore ai 12 mesi oppure in esito alla comunicazione di proroga di un distacco originariamente di durata inferiore. In tale ultimo caso, la comunicazione di variazione andrà effettuata, secondo la regola generale di cui all’art. 10 del D.L.gs. 136/2016 entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento.

Il sistema informerà gli utenti del mancato rispetto delle tempistiche di invio con specifici messaggi.

Restano, infine, ferme le sanzioni amministrative previste dall’art. 12, c. 1, del D.Lgs. 136/2016 per il mancato rispetto, da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione il cui importo da 100 a 500 euro è stato aumentato del 20% ai sensi dell’art. 1, c. 445 lett. d) punto n. 1, della L. 145/2018 risultando, quindi, pari ad una somma da 180 a 600 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato; resta, altresì, immodificato il limite complessivo fissato in 150.000 euro, ai sensi dell’art. 32, c. 1 lett. d), L. 234/2012 per tali sanzioni, cui risulta applicabile l’istituto della diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. 124/2004.