Il Ministero del lavoro ricorda che, in caso di distacco transnazionale, a partire dal 26 dicembre 2016, diventa obbligatoria l'invio della comunicazione preventiva di distacco dei lavoratori in Italia da parte delle aziende straniere. Sono soggetti a questo adempimento le imprese stabilite in altri Stati membri o in uno Stato terzo/extra UE e le agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

Le modalità operative con cui deve essere trasmessa la comunicazione preventiva sono contenute nel Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 e nella circolare n. 3/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che fornisce maggiori chiarimenti sulla compilazione dei diversi campi e le modalità provvisorie previste per il cabotaggio nel settore dei trasporti.

Sempre a decorrere dal 26 dicembre, le imprese straniere sono tenute a comunicare i distacchi avviati successivamente al 22 luglio 2016. Tale comunicazione andrà effettuata entro il 26 gennaio 2017, sempreché i distacchi siano ancora in essere a tale data. Sono quindi esclusi dalla comunicazione i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016, ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016.

La comunicazione deve essere trasmessa, in via telematica, tramite il modello UNI_DISTACCO_UE entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco. Ogni successiva variazione dovrà avvenire tramite la medesima procedura informatica entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Il modello telematico UNI_DISTACCO_UE, una volta compilato e trasmesso, conterrà le informazioni relative al prestatore di servizi, ai lavoratori distaccati, al soggetto distaccatario, oltre che alla durata e sede del distacco.

Alcune disposizioni specifiche, e anche diverse modalità di comunicazione, riguardano il cabotaggio di merci o passeggeri. Nell'ambito del settore trasporto, la circolare chiarisce che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale.

La circolare n. 3 dell’INL, precisa che la comunicazione preventiva può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata ed il luogo di lavoro siano diversi.

Si ricorda, da ultimo, che le violazioni da parte del prestatore di servizi dell’obbligo di comunicare:

  • il distacco entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all’inizio del distacco stesso, a meno dei casi che ammettono la c.d. Comunicazione Preventiva Posticipata;
  • l’annullamento/nuova comunicazione di dati essenziali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente all’inizio del distacco del lavoratore;
  • tutte le modificazioni successive concernenti dati non essenziali entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento;

sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato. In ogni caso, gli importi di tali sanzioni non possono essere superiori a 150.000 euro (art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016). Alle violazioni in argomento risulta, inoltre, applicabile l’istituto della diffida obbligatoria di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.