L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, ha fornito agli organi di vigilanza indicazioni operative in materia di distacco transnazionale dei lavoratori.

La circolare specifica l’ambito applicativo della nuova disciplina prevista dal d.lgs. n. 136/2016, di recepimento della Direttiva 2014/67/UE. L’INL si sofferma sull’autenticità del distacco e sugli elementi oggetto di verifica da parte del personale ispettivo, nonché sul regime sanzionatorio da adottare qualora vengano riscontrate situazioni illecite. Particolari indicazioni riguardano il cabotaggio stradale.

La circolare precisa che, in caso di distacco non autentico, il personale ispettivo dovrà considerare il lavoratore come impiegato sul territorio italiano dal giorno di inizio dell’attività svolta in pseudo distacco, applicando integralmente gli istituti e le tutele in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dalla normativa interna. Dovrà essere inoltre disconosciuto il mod. A1, ai fini dell’imputazione del lavoratore alla gestione INPS. Gli ispettori irrogheranno anche la sanzione amministrativa per la violazione conseguente alla mancata formalizzazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro in Italia, da 100 a 500 euro, diffidabile. Rimane altresì fermo che, in caso di distacco non autentico, trova applicazione anche la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (comunque non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro). In caso di impiego di minori è previsto l’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Da ultimo si precisa che il distacco non autentico non è assimilabile alla fattispecie “lavoro nero”, con esclusione delle relative conseguenze sanzionatorie. L’impiego in “nero” dei lavoratori già interessati da una procedura di distacco potrà, invece, configurarsi nel caso in cui l’impiego degli stessi da parte dell’utilizzatore prosegua anche dopo la comunicazione di cessazione anticipata del distacco.

La disciplina in materia di distacchi transnazionali prevede che nei confronti dei lavoratori distaccati, durante il periodo di distacco, trovino applicazione le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (c.d. livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione). A tal proposito, al fine di garantire una adeguata tutela economica ai lavoratori distaccati nel territorio italiano, il salario minimo deve ricomprendere le seguenti voci retributive: paga base; EDR; indennità legate all’anzianità di servizio; superminimi; retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo; indennità di distacco; indennità di trasferta.

Al fine di tutelare i crediti retributivi vantati dai lavoratori in regime di distacco comunitario il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa, ex art. 12 d.lgs. n. 124/2004, che viene notificata anche al referente elettivamente domiciliato in Italia, designato dal prestatore di servizi.

Rimane ferma anche l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 136/2016 in caso di violazione dei nuovi obblighi documentali.