Distacco transnazionale a catena: i chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 2 del 19 ottobre 2021, ha segnalato le novità introdotte dal D.Lgs. 122/2020, di recepimento della Direttiva 2018/957, che modificato il D.Lgs. 136/2016, con particolare riguardo alle nuove fattispecie di illecito che presidiano il corretto adempimento degli obblighi informativi e amministrativi connessi alla disciplina del distacco a catena.
Allo scopo, sono state esaminate due fattispecie che, di seguito si riepilogano:
a) Distacco a catena in entrata ex art. 1, c. 2-bis, primo periodo, D.Lgs. 136/2016:- primo anello della catena: il lavoratore è distaccato da una agenzia di somministrazione (impresa A) ad una impresa utilizzatrice (impresa B) aventi sede in uno stesso Stato membro o in Stati membri diversi, in ogni caso differenti dall’Italia;
- secondo anello della catena: il lavoratore è inviato in Italia in virtù di un rapporto commerciale intercorrente tra l’impresa utilizzatrice straniera (B) e una impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia (impresa destinataria C): tale rapporto commerciale non può consistere a sua volta in una somministrazione di lavoratori, ma può integrare un contratto di appalto o un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice (B) avente sede in Italia.
b) Distacco a catena in uscita ex art. 1, c. 2-bis, secondo periodo, D.Lgs. 136/2016:- primo anello della catena: il distacco del lavoratore in Italia avviene in esecuzione di una prestazione di servizi di somministrazione tra una agenzia di somministrazione distaccante (impresa A) con sede in uno SM diverso dall’Italia e una impresa utilizzatrice (impresa B) avente sede in Italia;
- secondo anello della catena: l’impresa utilizzatrice avente sede in Italia (impresa B) invia il lavoratore distaccato presso un’altra impresa avente sede in altro SM (impresa destinataria C) in ragione di un rapporto commerciale diverso dalla somministrazione di manodopera, ad es. appalto o distacco infragruppo.
Riguardo ad entrambe le ipotesi (primo e secondo periodo, c. 2-bis) la nuova norma, in aderenza alla Direttiva, chiarisce che il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Ciò comporta che, nonostante il lavoratore sia interessato da ulteriori invii presso diversi operatori economici aventi sede in altri Stati Membri, il soggetto distaccante responsabile del trattamento economico e normativo e degli adempimenti formali va individuato in ogni caso nell’agenzia di somministrazione (datore di lavoro), sulla quale ricadono i relativi obblighi (obbligo comunicazione distacco, nomina referenti in Italia, obbligo di applicazione delle condizioni di lavoro e occupazione più favorevoli).
Va, inoltre, evidenziato che la disciplina introdotta, così come avviene nelle ipotesi di somministrazione “bilaterale” di cui al c. 2, trova applicazione solo alle agenzie di somministrazione stabilite in un paese UE, restando escluse tutte le imprese di fornitura di manodopera aventi sede in Paesi extra UE. Peraltro, nelle ipotesi di distacco a catena anche l’impresa utilizzatrice deve avere sede in uno Stato membro che, si ribadisce, deve essere diverso dall’Italia.
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