L’INL, con la circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti sugli obblighi amministrativi relativi al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, con particolare riferimento al concetto di documentazione equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 136/2016, in materia di distacco transnazionale, ha introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

La previsione della possibilità di conservare “documentazione equivalente” si è resa necessaria per i distacchi in Paesi i cui ordinamenti nazionali non abbiano previsto una "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro".

A al proposito, la circolare precisa che l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, ai fini in esame, possono conservare copia della richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento.