Distacco presso l'appaltatore e possesso del DURC
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 10/07/2009 n.9914, rispondendo all'interpello 58, ha precisato che se un lavoratore viene distaccato presso un'impresa che ha appaltato un lavoro in un cantiere edile, l'obbligo di possedere il DURC per certificare la posizione di regolarità contributiva spetta solo all'appaltatore/distaccatario e non anche all'impresa distaccante che resta estranea al contratto di appalto e all'esecuzione dei lavori.
Il Ministero è giunto a questa conclusione partendo dal fatto che l'art. 90 del DLgs 81/2008 prevede che le imprese affidatarie e le imprese esecutrici di appalti pubblici o privati in edilizia, nonché i lavoratori autonomi che partecipano alla realizzazione dell'opera o del servizio sono obbligati a presentare il DURC al committente (o al responsabile dei lavori).
Ciò premesso, il lavoratore distaccato, anche se presta la propria attività e viene inserito nell'organizzazione dell'impresa distaccataria rimane alle dipendenze del distaccante che a sua volta essendo estraneo all'appalto non è tenuto a presentare al committente il proprio DURC:
Con lo stesso interpello è stato anche chiesto se sia tenuto al possesso del DURC anche la ditta di trasporti che all'interno del cantiere svolge solo attività di consegna o scarico del materiale edile.
Anche per risolvere questo dubbio viene richiamato l'allegato X del DLgs 81/2008 che prevede l'obbligo del possesso del DURC alle imprese che, a prescindere dal settore di inquadramento, nell'ambito dell'appalto edile svolgono una delle lavorazioni elencate nel predetto elenco.
In quest'ultimo non rientrano né le ditte di trasporto né più in generale quelle che si occupano della mera fornitura del materiale edile.
Ne consegue che nei confronti di queste non può essere richiesto il possesso della certificazione della regolarità contributiva.
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