L’INL, con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018, ha chiarito che è possibile avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge, in particolare in ordine alla sussistenza dell’interesse del distaccante, all’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la figura di quest’ ultimo soggetto, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico del datore di lavoro, si ricorda che il Ministero del Lavoro (circolare 40/2004), seppur con riferimento alle modalità di formazione "a distanza", ha chiarito che qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può ben essere esteso all’attività di "tutoraggio". In tali casi, pertanto, la condizione è che questa figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.