Distacco: l'interesse può essere automatico anche nei gruppi di imprese
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 1 del 20 gennaio 2016, ha chiarito che in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. (potere di controllo e direzione di una società sulle altre), l’interesse della società distaccante può coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.
Il descritto meccanismo giuridico di controllo non sembra ravvisarsi, invece, nell’ambito dei fondi integrativi di previdenza e assistenza cui partecipano, in qualità di soci, società appartenenti al medesimo gruppo. Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 252/2005, infatti, i fondi integrativi di previdenza sono costituiti come “soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa o come soggetti dotati di personalità giuridica”. I predetti fondi in tal modo assumono natura di nuovo soggetto giuridico con propria e distinta autonomia rispetto alle società appartenenti al medesimo gruppo di imprese che li hanno istituiti. I relativi organi di amministrazione e controllo risultano, pertanto, composti secondo principi, definiti dalla normativa speciale, che non corrispondono al meccanismo di cui all’art. 2359 comma 1, c.c.
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