La Corte di Cassazione, con la sentenza 21/04/2016 n.8068, ha deciso che nei gruppi societari l’interesse del distaccante non può essere separato da quello del gruppo societario di cui il soggetto stesso è parte economicamente integrata e anzi risulta direttamente connesso e funzionale all’attuazione di quest’ultimo.

Nel caso sottoposto ai giudici di legittimità una lavoratrice era stata licenziata dopo essere stata assunta con contratto a termine per la sostituzione di una dipendente in maternità. La lavoratrice da subito non ha mai lavorato per il datore di lavoro che aveva instaurato il rapporto di lavoro, ma esclusivamente per un’altra società dello stesso gruppo societario (l’ufficio cui era stata addetta la dipendente si occupava della gestione amministrativa di tutte le società).

La lavoratrice ha quindi chiesto al giudice di merito che venisse accertata l’interposizione fittizia di manodopera in violazione della L. 1369/1960, abrogata dal D.lgs. 276/2003, ma ancora applicabile ratione temporis al rapporto, con la conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell’interponente.

La Suprema Corte ha confermato le sentenze dei primi due gradi di giudizio che avevano respinto le pretese della lavoratrice, individuando le ragioni organizzative e produttive alla base dell’interesse al distacco nel collegamento funzionale tra le imprese e nella comune adozione di un sistema di gestione integrata dei servizi, sul presupposto che nel caso in esame trova applicazione la disposizione introdotta dal DL 76/2013 (L. 99/2013) nell’art. 30, comma 4ter del D.lgs. 276/2003, la quale dispone nella sua prima parte che qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete d’impresa che abbia validità ai sensi del DL 5/2009 (L. 33/2009) l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete.

Pertanto anche nel gruppo d’imprese, ferma restando una distinta soggettività giuridica, ciascun componente del gruppo stesso è titolare dell’interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative, che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione.

In sostanza l’effettività dell’interesse del datore di lavoro a partecipare, attraverso il proprio personale, all’attività dell’ufficio facente capo ad altra società, ma destinato all’attività di amministrazione per tutte le società del gruppo, porta ad escludere la riconducibilità della concreta fattispecie nell’area dell’interposizione illecita di manodopera.

In merito al requisito della temporaneità del distacco, richiesto sempre dal citato art. 30 del D.lgs. 276/2003, la Corte di Cassazione richiama il consolidato orientamento (da ultimo Cass. 23933/2010) secondo cui la temporaneità del distacco non richiede che la destinazione del lavoratore a prestare la propria opera in favore di un soggetto diverso abbia una durata predeterminata fin dall’inizio, né che essa sia più o meno lunga o sia contestuale all’assunzione del lavoratore ovvero persista per tutta la durata del rapporto, ma solo che la durata del distacco coincida con quella dell’interesse del datore di lavoro a che il proprio dipendente presti al sua opera in favore di un terzo.

Quanto deciso dai giudici di legittimità conferma l’interpretazione del Ministero del lavoro fornita con la risposta all’interpello n. 1 del 20 gennaio 2016, secondo cui in caso di ricorso all’istituto del distacco tra le società appartenenti al medesimo gruppo di imprese, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. (potere di controllo e direzione di una società sulle altre), l’interesse della società distaccante può coincidere nel comune interesse perseguito dal gruppo analogamente a quanto espressamente previsto dal Legislatore nell’ambito del contratto di rete.