Spetta sempre e solo all'imprenditore il potere di disporre il distacco di un lavoratore presso un'altra unità produttiva e non lo deve esercitare in maniera arbitraria o per finalità non consentite ovvero senza un bilanciamento adeguato di interessi tra azienda e lavoratore (Cass. 6557/2006). Al di fuori di queste ipotesi però il datore di lavoro ha mano libera e un eventuale rifiuto del dipendente al distacco può costituire giusta causa di licenziamento. Infatti precisa la Suprema Corte il distacco consiste nel mettere a disposizione di un altro soggetto un proprio lavoratore al fine di svolgere un'attività il cui interesse è solo quello del distaccante. E' esclusa la concorrenza dell'interesse del distaccatario.