Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 1 del 2 febbraio 2011, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità che il lavoratore distaccato espleti la propria attività in una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario.

Il Ministero, segnala che ai fini della configurazione giuridica del distacco, occorre richiamare i requisiti di legittimità fissati dall’art. 30 del D. Lgs. 276/2003. L’istituto del distacco, infatti, non comporta l’insorgenza di un nuovo rapporto lavorativo, ma consiste nella modifica delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il citato articolo 30 prevede, quali requisiti di legittimità del distacco: l’interesse del distaccante; la temporaneità del distacco; lo svolgimento di una determinata attività lavorativa.
Secondo il Ministero, quelli indicati sono gli unici requisiti che il legislatore ha inteso richiedere ai fini di un legittimo ricorso al distacco, mentre la dislocazione del lavoratore presso la sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando l’ipotesi “statisticamente” più ricorrente, non può costituire un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto.
Pertanto, conclude lo stesso Ministero, la prestazione del lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce un elemento di fatto della prestazione che potrà eventualmente essere valutato, unitamente agli altri, per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l’assenza di condotte elusive della normativa in esame.