Distacco di lavoro: obblighi e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro del distaccatario
A cura della redazione
L’ipotesi di distacco del lavoro si configura nel momento in cui un datore di lavoro (Distaccante) per soddisfare un proprio interesse, pone per un periodo limitato uno o più suoi lavoratori regolarmente assunti, a disposizione di un altro soggetto (Distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. La fattispecie è disciplinata, nel settore privato, dal D. Lgs. 276/2003, attuazione della legge 14/2003 (cosiddetta “Legge Biagi”). La normativa vigente (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.), e le svariate sentenze della Cassazione hanno definito quali sono gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro gravanti in capo al distaccante e al distaccatario. Nel presente articolo tratteremo gli adempimenti in carico al Datore di Lavoro che “ospita” i lavoratori di altre aziende, ovvero il distaccatario.
Cosa tratta?
In caso di distacco del lavoratore, la distribuzione degli obblighi prevenzionistici, rimane quella contenuta nell’articolo 3, comma 6 del D. Lgs. 81/08. Nel dettaglio, tale norma riporta che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del D. Lgs. 10/09/2003 e s.m.i., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Il beneficiario della prestazione è infatti tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita.
Difatti, in una pronuncia della Corte di Cassazione del 2014, riguardante un lavoratore distaccato infortunatosi gravemente durante la movimentazione di grandi lastre in vetro, la responsabilità del distaccatario “era ancorata all’obbligo del datore di lavoro di garantire in generale la sicurezza dell’ambiente lavorativo anche a qualsivoglia persona presente sul luogo, ivi compresi i lavoratori “distaccati” da un’impresa ad un’altra, sia pure per un tempo assai limitato e per un compito ben determinato”. Inoltre, “non è dubitale che spettasse in ogni caso all’imputato, in forza della sua esperienza, fornire indicazioni agli operai inesperti in quel settore sulle modalità di appoggio delle lastre al muro”. (Cass. Pen., Sez. IV, 10/07/2014 n. 30483).
Nonostante possa sembrare un affidamento quasi esclusivo delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro al distaccatario, è bene fare presente che la giurisprudenza nel tempo ha sempre evidenziato come entrambe le figure abbiano le relative e importanti responsabilità.
Quando entra in vigore
L’articolo 3, comma 6 del D. Lgs. 81/08, deve essere rispettato ogni qualvolta si figuri l’ipotesi di distacco del lavoratore.
Indicazioni operative
Di seguito si raccomanda al Datore di Lavoro distaccatario, ai fini di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori distaccati, di attuare quanto segue:
- Definire con il distaccante la contrattualistica di distacco ed in generale le modalità del distacco.
- Effettuare una corretta valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08;
- Informare i lavoratori qualora le mansioni richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino dei rischi specifici;
- Formare i lavoratori distaccati sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;
- Fornire adeguati DPI in relazione all’attività da svolgere;
- Gestire le visite della sorveglianza sanitaria, nel caso in cui sia necessario ripeterle prima di essere adibito alla mansione o nel caso in cui termini la loro validità nel periodo di distacco;
- Garantire la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro, dei presidi e delle attrezzature, impianti e macchinari presenti;
- Programmare addestramento, ove necessario;
- Sorvegliare sul lavoratore affinché rispetti tutte le misure di prevenzione e protezione.
È bene ricordare che il distaccante rimane pienamente Datore di lavoro, titolare del rapporto di lavoro, l’unico che ha la disponibilità di modificare il contratto di lavoro e di adottare provvedimenti di natura disciplinare. Il distaccatario può eventualmente segnalare le ragioni e le motivazioni legati all’adozione di un provvedimento disciplinare (ad esempio per mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro) ma non è lui a poterlo adottare.
In definitiva, gli obblighi del distaccante sono
strettamente legati a quelli del distaccatario data la loro cooperazione e
coordinamento al fine di tutelare il lavoratore distaccato. Lo dimostra anche
il fatto che la normativa in materia prevede sanzioni a carico di ciascuna
delle due figure in caso di violazioni della norma stessa.
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