L'INAIL, con la circolare 2/08/2005 n.39, ha fornito alcune precisazioni in merito all'istituto del distacco e suoi rapporti con l'istituto assicurativo. Più precisamente la circolare 39/2005 ricorda che il distaccante è tenuto a calcolare il premio assicurativo dovuto per il dipendente distaccato applicando la voce di tariffa in cui rientra la lavorazione da esercitare presso il distaccatario. A tal fine se la gestione tariffaria del distaccante coincide con quella del distaccatario possono aversi tre diverse situazioni: a - se la lavorazione da porre in essere presso l'impresa distaccataria trova riferimento nella classificazione adottata per il distaccante, il lavoratore distaccato resta inserito nella PAT del datore di lavoro distaccante alla voce di tariffa corrispondente; b - se la lavorazione da porre in essere presso l'impresa distaccataria non trova riferimento nella classificazione tariffaria applicata al distaccante, occorre istituire sempre nell'ambito della PAT del distaccante una o più specifiche voci di tariffa analoghe ai riferimenti classificativi in vigore sulla PAT del distaccatario c - se il lavoratore distaccato, oltre ad operare presso l'impresa distaccataria, continua ad esercitare lavorazioni diverse presso il datore di lavoro distaccante, si ripartiscono proporzionalmente le retribuzioni erogate fra le diverse voci di tariffa della PAT del distaccante, in base all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa effettuata. Se invece la gestione tariffaria del distaccante è diversa da quella del distaccatario è necessario aprire un nuova PAT a carico del distaccante con gestione tariffaria uguale a quella del distaccatario ed applicazione dei riferimenti classificativi corrispondenti alle lavorazioni esercitate. L'INAIL fornisce inoltre precisazioni in merito alla denuncia di infortunio. In particolare rimanendo il distaccante titolare del rapporto di lavoro, a lui spetta anche il compito di effettuare le denunce di infortunio all'INAIL e dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Quindi il lavoratore distaccato è tenuto a dare notizia di un infortunio non al distaccatario ma al distaccante. In ogni caso se il lavoratore per errore ne da notizia al distaccatario, questo è tenuto ad avvisare immediatamente il distaccante. In tale ipotesi se la denuncia del lavoratore è effettuata nei termini di legge, rimane confermato il diritto del dipendente all'indennizzo per il periodo antecedente la denuncia effettuata all'INAIL dal distaccante. Sul punto precisa la circolare 39/2005 in sede di verifica del termine di legge per l'invio della denuncia di infortunio all'Inail da parte del datore di lavoro distaccante, l'Istituto assicurativo terrà conto della data in cui il distaccante stesso ha ricevuto il certificato medico e non di quella in cui il certificato stesso sia stato eventualmente ricevuto per errore dal distaccatario. Infine relativamente all'azione di regresso da parte dell'INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del Testo Unico l'Istituto assicurativo ha precisato che sia il distaccante che il distaccatario possono essere destinatari della predetta azione nei casi in cui abbiano violato le norme prevenzionali specificamente loro rivolte rendendosi responsabili dell'evento professionale integrante un'ipotesi di reato perseguibile d'ufficio. Infatti se è indubbio che tale azione possa essere esperita nei confronti del distaccante in quanto datore di lavoro lo deve essere anche nei confronti del distaccatario in quanto soggetto responsabile della direzione e sorveglianza del lavoro e della sicurezza dei lavoratori distaccati.