Distaccare l’apprendista si può
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, ha chiarito che, ferma la necessità di previsione nel piano formativo, è consentita la possibilità di inviare un apprendista in distacco.
È necessario, inoltre, contemperare l’interesse del distaccante con il prevalente interesse dell’apprendista a vedere rispettati gli impegni assunti nei suoi confronti e il suo inserimento nel contesto produttivo del datore di lavoro.
Le modalità concrete in cui avviene il distacco devono, comunque, garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor (si può prevedere, infatti, anche il distacco di quest’ultimo oppure l’indicazione, nell’accordo di distacco, di un referente aziendale nella sede del distaccatario).
È necessario, infine, che il temporaneo inserimento dell’apprendista distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto, abbia durata limitata e contenuta rispetto al complessivo periodo dell’apprendistato.
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