Il Mise con un comunicato del 22/06/2021, ha reso noto di aver disposto i bonifici del contributo a fondo perduto “c.d. automatico “, ai sensi del DL 73/2021, a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021).

Non c’è la necessità di presentare nuove istanze, dato che gli importi verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto Sostegni.

A questi bonifici si sommano inoltre i crediti d’imposta che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.

Quindi il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente.

Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto Sostegni si era optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto Sostegni bis viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l’utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l’indicazione del codice tributo 6941 istituito con la risoluzione delle Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021.

Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis, purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.