Con la circolare n. 11 del 24 marzo 2023, che annulla e sostituisce la circolare n. 47 del 2 Novembre 2006, INAIL fornisce chiarimenti sul tema della fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali.

Qualora questi siano prescritti da un oftalmologo a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria, questi devono essere forniti dal Datore di Lavoro al lavoratore interessato.

Cosa tratta?

I dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV) non sono i comuni occhiali da vista ma particolari dispositivi atti a correggere e prevenire disturbi visivi correlati all’attività di videoterminalista quando quelli normalmente utilizzati nella vita quotidiana dal lavoratore non risultino sufficienti.

La necessità di prescrivere un DSCV può avvenire a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria, sulla base di un accertamento da parte di un oftalmologo.

Infatti, il lavoratore che utilizza un videoterminale, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08.

La sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti prevede:

  • visita medica preventiva per accertare lo stato di salute prima che il lavoratore venga adibito a tale mansione;
  • visita medica periodica (biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizioni e limitazioni e per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno d’età, quinquennale per gli altri);
  • visita medica straordinaria, richiesta dal lavoratore quando sospetti un’alterazione della funzione visiva e quando questa viene confermata dal medico competente.

L’iter prevede pertanto che:

1. nel corso della visita il medico competente verifica eventuali segni di astenopia da parte del lavoratore, oltre ad effettuare l’esame visivo con le normali lenti correttive. In relazione all’esito della visita (livello di astenopia e acuità visiva) possono verificare le seguenti situazioni:

2. Nel momento in cui l’oftalmologo prescrive un DSCV ne informa il medico competente;

3. Il medico competente comunica al Datore di Lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il videoterminalista utilizzi un DSCV durante la sua attività;

4. Il Datore di Lavoro è tenuto a fornire a sue spese il DSCV al lavoratore.

Quando entra in vigore

La circolare INAIL è stata pubblicata il 24 Marzo 2023 e a partire da tale data le sue disposizioni sono ritenute applicabili.

Indicazioni operative

  • Il Datore di Lavoro che è tenuto a fornire il DSCV, autorizza la fornitura dandone comunicazione al lavoratore interessato, al medico competente e alla struttura competente per la liquidazione della spesa;
  • Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo;
  • Il lavoratore presenta la fattura di acquisto ai fini del rimborso della spesa effettuata, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo;
  • La Struttura competente per la liquidazione della spesa, verifica la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procede al rimborso della spesa effettuata (limite massimo di € 150,00 comprensivo del costo della montatura).


Si rimanda alla circolare INAIL n. 11 del 24 marzo 2023 in allegato per tutti i dettagli.