Con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2017, l’Inps ha fornito istruzioni per l'ottenimento del premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore, introdotto dall’art. 1, c. 353, della L. 232/20163.

Il beneficio può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

  • compimento del 7° mese di gravidanza;
  • parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS. La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino. In caso di adozione/o affidamento preadottivo, se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo) è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.

Con successivo messaggio l’Inps fornirà le specifiche istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche.