Con la circolare n. 128 del 26 giugno 2015, l’Inps ha dettato le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, con riferimento agli importi corrisposti nel 2014 (1 gennaio – 31 dicembre).
Si ricorda che lo sgravio può essere concesso entro il limite del 1,60% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore, premio compreso. Entro tale limite, lo sgravio è così articolato:
-    entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e – in agricoltura – al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
-    totale sulla quota del lavoratore.
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni territoriali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 8 aprile 2015. In assenza di deposito, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo. Inoltre, i predetti contratti devono prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
La fruizione dell’incentivo è subordinata alla regolarità contributiva e al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro, fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi.
Per quanto riguarda la richiesta dello sgravio, le aziende, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.
La domanda deve contenere:
-    i dati identificativi dell’azienda (per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda);
-    la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
-    la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente;
-    l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
-    ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto.
 La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.