Con la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative per l’accesso all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di cui all’art. 1, commi da 166 a 178 e 193, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) come modificato dall’art. 1, comma 162, lett. a), della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018).

Si ricorda che l'APE (istituto sperimentale: 1.5.2017 – 31.12.2019) è un prestito corrisposto a quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente. Destinatari sono gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata possono ottenere l’APE, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) età minima di 63 anni, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;

b) età che consenta la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE;

c) età che consenta la maturazione del requisito anagrafico di cui alla precedente lettera b) non prima di 6 mesi precedenti alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;

d) anzianità contributiva non inferiore a 20 anni, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;

e) per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dall’1.1.1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della L. 335/1995, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE;

f) importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all’APE.

L’art. 1, c. 172, della L. 232/2016 prevede che i datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali (più precisamente: enti bilaterali per la formazione e Casse Edili – INPS, circ. 28/2018) o i fondi di solidarietà possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 184/1997 (l’importo si ottiene applicando l’aliquota di finanziamento prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica di riferimento, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’art. 3-ter della L. 438/1992).  L’INPS precisa che si deve far riferimento esclusivamente al datore di lavoro con il quale è in corso il rapporto di lavoro all’atto della stipula dell’accordo individuale. L’accordo deve essere accluso all’istanza di accesso all’APE e, qualora l’obbligato sia il datore di lavoro ovvero l’ente bilaterale, deve contenere i seguenti dati e previsioni:

a) dati identificativi completi del lavoratore e del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;

b) importo dell’incremento del montante contributivo;

c) periodo assicurativo assunto a riferimento per il calcolo del predetto montante (data inizio e data fine);

d) periodo previsto di fruizione dell’APE;

e) assunzione, da parte del datore di lavoro (ovvero dell’ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento del predetto incremento del montante contributivo entro la scadenza di pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell’APE.

Il pagamento deve avvenire in unica soluzione alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE. L’INPS darà comunicazione al soggetto versante dell’esito dell’istruttoria con evidenza, nel caso di accoglimento dell’istanza, del mese di erogazione della prima mensilità di APE. L’accordo potrà essere validamente stipulato anche in caso di lavoratore in aspettativa ovvero assente a motivo di un evento tutelato. L’unico requisito è che il rapporto sia attuale ed esistente, ancorché sospeso. In caso di part-time plurimo (più rapporti che insistono nello stesso arco temporale con datori di lavoro diversi), indipendentemente dalla modalità di articolazione dell’orario, l’accordo potrà essere stipulato esclusivamente con un datore, a prescindere dalla misura dell’orario ridotto di lavoro contemplata nel contratto.

La circolare precisa nel dettaglio le modalità di calcolo dell’importo dell’incremento del montante contributivo. Il versamento dovrà essere effettuato con F24 ELIDE utilizzando la causale dedicata APEV introdotta con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 155/E del 20/12/2017.