Disponibili le istruzioni per il Fondo di solidarietà della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige
A cura della redazione
Con la circolare n. 125 del 9 agosto 2017, l’Inps ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige di cui al D.I. n 98187/2016.
Il Fondo assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, appartenenti a settori non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’articolo 27 del D.lgs n. 148/2015.
In particolare, il Fondo garantisce un assegno ordinario che può richiesto per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratto di solidarietà. Il Fondo provvede, inoltre, a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa la contribuzione correlata alla prestazione. All’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria.
La circolare provvede ad individuare l’ambito di applicazione soggettivo del Fondo e precisa che l’assegno ordinario è di importo pari all’integrazione salariale e dunque ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. All’importo così determinato non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ad oggi pari al 5,84 per cento.
La prestazione può essere concessa per una durata massima non superiore a 13 settimane per ogni unità produttiva e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile.
Per ciascuna unità produttiva l’assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Le domande di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate alla Strutturale territoriale di Bolzano non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. I termini hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.
Per il finanziamento degli assegni ordinari è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,45% (di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. Per gli apprendisti il contributo è dovuto unicamente per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto solamente i medesimi possono accedere alle prestazioni. Il contributo ordinario è dovuto a decorrere da marzo 2017, ovvero dalla data di adesione per chi proviene da un fondo di settore o alternativo. In caso di ricorso all’assegno ordinario erogato del Fondo, è dovuto, altresì, dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
Riproduzione riservata ©