Con la circolare n. 56 dell’8 marzo 2017, l’Inps ha fornito chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica delle attività non censite dall’Istat e in riferimento al concetto di unità produttiva.

Quanto a tale ultimo aspetto, l’istituto ribadisce che l’Unità operativa si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. L’istituto conferma che, come sottolineato dalla precedente circolare n. 9/2017, che ha rettificato la 139/2016, ai fini della sussistenza e dell’autocertificazione dell’autonomia organizzativa dell’unità produttiva, devono sussistere alternativamente l’autonomia finanziaria o quella tecnico funzionale. Rimane ferma la necessità che l’unità sia idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso.

Sul piano applicativo si ricorda che è stato istituito il nuovo elemento UnitaProduttiva, sia nel sistema di anagrafica aziendale che in UniEmens, che deve essere valorizzato dai datori per il censimento delle unità produttive nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale. Tale nuovo elemento si affianca a quello già esistente in anagrafica aziendale e denominato UnitaOperativa, che continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.

Si tratta tuttavia di elementi distinti in quanto, come esposto, il concetto di unità produttiva e unità operativa non coincidono. Occorre pertanto prestare particolare attenzione alla loro diversa valorizzazione. A tal fine, l’istituto fornisce le seguenti istruzioni operative:

  • selezionare la voce “Comunicazione unità produttiva/Accentramento contributivo” e proseguire fino ad aver cliccato sul pulsante “Comunicazione unità operativa-produttiva”;
  • appare la pagina sulla quale è possibile inserire o modificare le unità operative-produttive;
  • premere il tasto “inserisci” per inserire una nuova unità e compilare le informazioni richieste;
  • spuntare la casella “unità operativa” o “unità produttiva”, a seconda che si tratti dell’una o dell’altra;
  • nel caso in cui si spunti “Unità produttiva”, appare una dichiarazione che occorre sottoscrivere per poter proseguire (tale obbligo sussiste anche in caso di modifica di una unità già esistente);
  • dopo aver immesso tutti i dati necessari, occorre premere “salva” e si torna in automatico all’elenco delle unità produttive- operative, il quale conterrà la nuova unità appena inserita;
  • prima di registrare la richiesta, è possibile visualizzare l’anteprima in PDF dei dati trasmessi. Se sono corretti, si preme “Registra Richiesta”, altrimenti “pagina precedente” per fare le opportune modifiche;
  • se la registrazione è andata a buon fine, appaiono la dicitura “La richiesta è stata registrata con numero di protocollo……”, ed il tasto “cliccare qui per la ricevuta della richiesta di accentramento in formato PDF”, che consente di visualizzare la ricevuta.

La medesima circolare fornisce anche chiarimenti con riferimento alle attività non censite dall’Istat, identificate sino ad oggi con i codici Ateco2007 “fittizi” 99.99.97 (“Parlamentari – assunzione diretta di assistenti); 99.99.98 (“Cantieri di lavoro – allievi”) e 99.99.99 (“Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)”). Viene precisato che d’ora in avanti dovranno essere utilizzate solo le seguenti codifiche: 84.11.10 “Parlamentari – assunzione diretta di assistenti; 85.59.20 “Cantieri di lavoro – allievi”; 97.00.00 “Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)”.

Inoltre vengono fornite precisazioni in merito alla classificazione delle attività di gelaterie e pasticcerie, in considerazione della necessità di distinguere la produzione industriale o artigianale dei prodotti dalla gelateria o pasticceria intesa come luogo aperto al pubblico nel quale si vende e si consuma il prodotto. Nella prima ipotesi, l’inquadramento previsto è nell’industria o nell’artigianato, con i c.s.c. 10407/40407 e Ateco2007 10.52.00 per la produzione di gelati; con i c.s.c. 10405/40405 e Ateco2007 10.71.20 per la produzione di pasticceria. Nella seconda ipotesi, si tratta di gelaterie e pasticcerie facenti parte delle attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande per le quali, in entrambi i casi, l’inquadramento previsto è con il c.s.c. 70504 e l’Ateco2007  56.10.30 (o 56.10.41 per le gelaterie e pasticcerie ambulanti). Qualora la produzione del bene venduto sia fatta direttamente dal titolare, l’attività rientra tra quelle artigiane se è posto in vendita in modo esclusivo o assolutamente prevalente il prodotto artigianale e non anche altre bevande. Inoltre, il prodotto deve essere venduto solo per asporto o per essere consumato sul posto, ma senza posti a sedere che presuppongano un servizio al tavolo. In caso contrario, l’attività dovrà essere ricondotta nell’ambito dei pubblici esercizi, con il c.s.c. 70504. L’inquadramento nel settore industria sarà possibile – come sopra precisato – soltanto qualora si tratti di un’attività di produzione di gelati o di pasticceria svolta in un laboratorio o in un opificio che non abbia le caratteristiche di locale aperto al pubblico.

Allo scopo di recepire le novità da ultimo illustrate, il manuale di classificazione dei datori di lavoro è stato aggiornato a gennaio 2017.