L’Agenzia delle entrate ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, una seria di chiarimenti concernenti le liquidazioni periodiche IVA, specificando le modalità di compilazione dei righi VP8, VP9 e VP2. Si precisa, inoltre, come comportarsi nell’ipotesi n presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l'altra trimestrali. Ulteriori chiarimenti riguardano le fatture emesse in regime di split payment.

L'Agenzia precisa che l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.

Il Fisco precisa altresì che, nel caso in cui sorga la necessità di rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione, potrà essere inviata comunque una nuova Comunicazione, che sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

Infine, si conferma l'IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DPR n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a, dell'art. 7 del DPR n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.