Disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015, ha fornito precisazioni in merito all’erogazione del trattamento di disoccupazione ai lavoratori italiani rimpatriati ex lege 402/1975.
Rientrano nel campo di applicazione della legge in argomento i cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero (sia in Stati non convenzionati che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, che siano rimpatriati successivamente al 1° novembre 1974.
Per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve presentare apposita domanda e soddisfare, oltre le condizioni sopra richiamate, i seguenti requisiti:
• Essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
• Avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.
La domanda non è soggetta a termini di presentazione, né la data di presentazione della stessa ha effetti sulla decorrenza della prestazione medesima.
La prestazione decorre:
• Dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
• Dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.
L’importo della prestazione è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinate per l’anno di riferimento della prestazione da erogare (per l’anno in corso, circolare n. 16 del 29 gennaio 2015).
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