L'INPS, con il messaggio 5/11/2008 n.24694, ha precisato che i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, in possesso dei requisiti utili per ottenere sia l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali sia il trattamento speciale di disoccupazione in edilizia, nel momento in cui presentano la relativa domanda all'istituto previdenziale territorialmente competente, devono tener conto nella fase di scelta che il secondo trattamento è sempre più favorevole per i dipendenti che hanno una retribuzione lorda mensile inferiore a 909,42 euro.
Invece, continua l'INPS, se la retribuzione è superiore alla predetta cifra, il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, essendo soggetto ad un massimale più basso, comporterà un importo della prestazione economica meno favorevole.
In ogni caso, ricorda l'Istituto previdenziale, solo il trattamento speciale di disoccupazione in edilizia da diritto ad una contribuzione figurativa valida sia ai fini della misura e del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, sia ai fini del diritto al trattamento di anzianità. Ne consegue che il lavoratore potrebbe avere interesse a fruire di tale prestazione anche quando l'importo fosse inferiore a quello della disoccupazione ordinaria.