Disoccupazione in deroga: convezione tipo Inps - Enti bilaterali
A cura della redazione

L'Inps ha predisposto la Convenzione tipo, da stipulare con gli Enti bilaterali, che dovrebbe regolare l'accesso e l'interscambio dei dati relativi alla banca dati dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito, ai fini del coordinamento delle politiche attive con gli strumenti di tutela del reddito.
L'Inps erogherà in un'unica soluzione e nell'intera misura dell'indennità dell'80% della retribuzione spettante nei casi di sospensione del lavoro, oltre alla quota a carico del fondo nazionale per l'occupazione anche quella integrativa a carico degli Enti bilaterali al netto delle ritenute fiscali e contributive.
Tale quota è pari al 20% del 60% della retribuzione in caso di lavoratore a cui spetta un trattamento ordinario di disoccupazione. In caso di trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti, l'integrazione diventa il 20% del 35% della retribuzione, equivalente al 7% della stessa.
La Convenzione in oggetto si applica all'anno 2009 e in assenza di una nuova convenzione, si intende applicabile anche per gli anni successivi in relazione alle risorse stanziate
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