Disoccupazione: il formulario PDU1 non può essere rilasciato ai soggetti già trasferiti all’estero
A cura della redazione
Secondo l’INPS (messaggio 4/10/2016 n.3984) anche se i documenti portatili (PDU1, PDU2 e formulari della serie E) devono essere rilasciati direttamente all’interessato richiedente, nel caso in cui questi si sia già trasferito all’estero, spetterà all’Istituzione dello Stato membro, nel quale si è trasferito, procedere alla richiesta dei dati necessari all’erogazione della prestazione di disoccupazione tramite scambio dei formulari appositamente previsti con la struttura Inps competente.
Ne consegue che il documento portatile PDU1 non potrà essere rilasciato a chi ne fa richiesta per telefono o via email.
L’INPS ricorda che il documento PDU1 è l’attestato che le Istituzioni (nello specifico, le Strutture territoriali INPS) devono rilasciare alla persona rimasta disoccupata che si reca, in cerca di occupazione, in un altro Stato al quale si applica la normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 883/2004 e regolamento (CE) n. 987/2009).
Il documento riporta i periodi di assicurazione e/o occupazione del lavoratore e deve essere rilasciato dall’Istituzione competente dello Stato in cui la persona ha svolto una attività lavorativa. L’attestato (PDU1) deve essere richiesto direttamente dalla persona interessata (e non tramite un Ente di Patronato) prima di recarsi in un altro Stato, come previsto dal citato regolamento n. 987/2009.
Nel caso in cui la persona interessata non abbia richiesto il documento portatile U1, l’Istituzione competente dello Stato che deve concedere la prestazione è obbligata a richiedere la certificazione dei periodi direttamente all’Istituzione dell’altro Stato attraverso i formulari previsti a tale scopo (Paper Sed U001 e U003 di richiesta; U002 e U004 di risposta).
Tale posizione è altresì motivata dall’intento di prevenire un utilizzo fraudolento del documento portatile U1 da parte di soggetti non legittimati.
Invece il documento portatile PDU2 è l’attestato che deve essere rilasciato dalle Istituzioni dello Stato membro che sta erogando una prestazione di disoccupazione ad un beneficiario che si reca in uno o più Stati membri alla ricerca di un lavoro, affinché possa continuare a beneficiare di dette prestazioni.
Anche in questo caso, se il beneficiario di prestazioni di disoccupazione non ha richiesto il documento portatile U2, saranno direttamente le Istituzioni a provvedere allo scambio di informazioni utilizzando i PAPER SED previsti.
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