L'Inps, con la circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013, ha illustrato gli effetti dell’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale alla Svizzera e ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e, in particolare, in materia di disoccupazione.
Si tratta, in particolare:
- del regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- del regolamento (CE) n. 988/2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Per quanto riguarda i criteri generali, le condizioni per il cumulo, le modalità procedurali per la concessione delle prestazioni, si rileva, innanzi tutto che, i nuovi regolamenti non trovano applicazione nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE. Ne deriva che, nei confronti dei cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi svizzeri. Analogamente, nei confronti di un cittadino svizzero, non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi di uno dei tre Stati SEE.
Anche al cittadino italiano o comunitario non potranno essere liquidate, in regime comunitario, prestazioni di disoccupazione il cui diritto sarebbe perfezionato con il cumulo dei periodi maturati sia in uno dei tre Stati SEE che in Svizzera.
In quest’ultima ipotesi, nel caso in cui il cittadino italiano o comunitario faccia valere periodi di assicurazione in Italia e/o altro Stato comunitario, Svizzera e in uno o più dei tre Stati SEE, il diritto alla prestazione potrà essere riconosciuto solo con il cumulo dei periodi italiani e/o di uno Stato comunitario e svizzeri o, in alternativa, con il cumulo dei periodi italiani e/o di uno Stato comunitario con quelli fatti valere in uno o più Stati SEE.
Tra le precisazioni fornite dall’Istituto, si rileva, inoltre, che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa e la persona disoccupata diversa dal lavoratore frontaliero che rientra nello Stato di residenza, nonché il lavoratore stagionale, beneficiano delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, come se fossero stati soggetti a tale legislazione durante l’ultima occupazione.
Tali prestazioni sono corrisposte dall’Istituzione dello Stato di residenza; tuttavia, l’Istituzione competente dello Stato membro di ultima occupazione è tenuta a rimborsare l’intero importo delle prestazioni erogate durante i primi tre mesi, nei limiti, peraltro, dell’importo erogabile in base alla legislazione applicata da detta Istituzione. Il periodo del rimborso può essere prolungato a cinque mesi se ricorrono determinate condizioni.
A decorrere dall’1.4.2012, nel caso di lavoratori frontalieri occupati in Svizzera, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 65 del regolamento (CE) n. 883/2004. Analogamente, si applicheranno le particolari disposizioni del citato articolo 65 nel caso di lavoratori diversi dai frontalieri residenti in Italia che nel corso della loro ultima occupazione erano assicurati in Svizzera.
Anche per quanto riguarda i rapporti con gli Stati SEE, a decorrere dall’1.6.2012, ai lavoratori diversi dai frontalieri residenti in Italia che nel corso della loro ultima occupazione erano assicurati in uno degli Stati SEE, si applicheranno le disposizioni previste dall’articolo in esame. Pertanto le Strutture, nel caso di lavoratore frontaliero e diverso dal frontaliero residente in Italia, dovranno accertare il diritto, determinare la misura e la durata della prestazione di disoccupazione in base alle disposizioni normative nazionali vigenti in materia.