Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 2009, il Decreto del 19 maggio 2009 n. 46441 riguardante l'accesso all'indennità di disoccupazione per sospensione dell'attività lavorativa.
Le risorse di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 185/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, sono state così suddivise:
- 189 milioni di euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere da a) a c)del comma 1 (indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, indennità in favore degli apprendisti);
- 100 milioni di euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 (trattamento riservato, a determinate condizioni e nei soli casi di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi).
Importante: il godimento del trattamento per sospensione di cui all'art. 19, comma 1, lettere a) e b) non riduce la durata prevista dalla legge del trattamento di disoccupazione involontaria.
Le aziende e i datori di lavoro interessati alle sospensioni di cui al comma 1 dell'art. 19 sono tenuti a comunicare in via telematica ai servizi competenti, per il tramite dell'INPS, direttamente o per il tramite degli enti bilaterali o dei soggetti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati utilizzando apposito modello predisposto dall'INPS. Le aziende e i datori devono, altresì, inviare alla sede territorialmente competente dell'INPS copia degli accordi collettivi. Allo stesso modo, devono essere comunicate all'Istituto le eventuali riprese lavorative intervenute.
Per quanto riguarda la richiesta dei benefici per i lavoratori sospesi di cui alle lettere da a) a c) dell'art. 19, la domanda deve essere presentata dal lavoratore.
Si ricorda, tra l'altro, che, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella G.U., i trattamenti di sostegno di cui al comma 1 dell'art. 19 possono essere concessi solo in presenza di un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali ovvero, per l'anno 2009, a carico dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della L. n. 388/2000. A questo fine, l'INPS stipula, con gli enti bilaterali settoriali o territoriali, ovvero con i fondi di cui sopra, apposite convenzioni.