Disoccupazione con requisiti ridotti a favore dei lavoratori dello spettacolo
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 5549 del 4 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di disoccupazione con requisiti ridotti in favore dei lavoratori dello spettacolo.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ad oggi, trovano applicazione le disposizioni del R.D. n. 2270/24.
In particolare, l'art. 40 stabilisce la non soggezione all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria per il personale artistico, teatrale e cinematografico, dotato di preparazione tecnica, culturale o artistica.
L'art. 7 del regolamento di cui al R.D. 2270/24 specifica, però, che: “Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico... tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica”.
Si rileva, inoltre, che il punto 5, dell'art. 40, del R.D.L. 1827/35, esclude dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria gli artisti, lavoratori dipendenti subordinati, in possesso di preparazione tecnica, culturale ed artistica.
Ciò premesso, stante il dettato normativo richiamato, il discrimine all'interno di tale categoria generica di lavoratori, al fine del riconoscimento del diritto o meno all'indennità di disoccupazione, è rappresentato, non tanto dal mancato versamento della disoccupazione, ma dal riconoscimento in capo ai lavoratori stessi della capacità tecnica, artistica o culturale.
Non è dunque possibile, dalle norme richiamate in materia, ricavare un'elencazione dettagliata ovvero tassativa, tra le varie e molteplici figure professionali appartenenti alla variegata categoria del personale artistico, teatrale o cinematografico, dalla quale desumere in astratto i lavoratori non assoggettabili all'assicurazione per la disoccupazione involontaria.
Conseguentemente, ai fini dell’identificazione degli aventi diritto, si rende necessario valutare caso per caso se, per l'attività svolta, sia richiesta o meno quella preparazione tecnica, artistica o teatrale che rappresenta l'unica linea di demarcazione tra gli aventi o meno diritto alla disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
Riproduzione riservata ©