L’INPS, con la circolare 22/05/2015 n.105, ha precisato che l’art.65bis del Reg. CE 883/2004 (introdotto dal Reg. CE 465/2012) che garantisce al lavoratore autonomo transfrontaliero l’erogazione della prestazione di disoccupazione, non trova applicazione nei confronti della legislazione italiana, poiché com’è noto la normativa nazionale non prevede nei confronti dei lavoratori autonomi un’indennità di disoccupazione.

Detta disposizione stabilisce,  in particolare, che una persona in stato di disoccupazione completa che, in qualità di lavoratore transfrontaliero, abbia maturato periodi di assicurazione come lavoratore autonomo ovvero periodi di attività autonoma riconosciuti ai fini della concessione di prestazioni di disoccupazione in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro di residenza, nel caso in cui lo Stato membro di residenza non preveda un sistema di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori autonomi, si iscrive presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ha svolto l’ultima attività come lavoratore autonomo e si mette a disposizione di detti uffici. Il lavoratore autonomo in stato di disoccupazione completa può, come misura supplementare, mettersi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro di residenza. Le prestazioni di disoccupazione sono dovute al lavoratore autonomo dall’ultimo Stato membro alla cui legislazione la persona è stata soggetta, in conformità alla legislazione di detto Stato.

Ne consegue che in tale ipotesi non è previsto alcun adempimento sia nel caso in cui il lavoratore autonomo sia residente in Italia e svolga la sua attività in un altro Stato membro, sia nel caso in cui il lavoratore sia residente in un altro Stato membro e svolga la sua attività autonoma e sia assicurato in Italia per tale attività.

Con la medesima circolare 105/2015, l’INPS fornisce precisazioni anche per quanto riguarda la corretta applicazione dell’art. 65 del Reg. CE 883/2004. 

In particolare se il lavoratore risiede in uno Stato membro e nello stesso ha svolto l’ultima attività lavorativa, nel caso in cui si trasferisca in un altro Stato membro della UE, l’indennità di disoccupazione sarà a carico dello Stato di ultima occupazione.

Invece in caso di lavoratori che risiedono in uno Stato membro, ma svolgono la loro attività in Italia, se decidono di tornare nel loro paese dopo aver perso l’occupazione, le prestazioni di disoccupazione sono a carico dello Stato di residenza. Tuttavia per compensare l’onere finanziario supplementare a carico dello Stato di residenza è previsto che l’INPS sia tenuta a rimborsare alla struttura competente dell’altro Stato membro l’intero importo delle prestazioni che questa ha erogato durante i primi 3 mesi.

Il periodo oggetto di rimborso può essere prolungato da 3 a 5 mesi se la persona interessata durante i 24 mesi precedenti ha maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato e se questi periodi assicurativi sono utili per il diritto alle prestazioni di disoccupazione. 

Queste disposizioni trovano applicazione sia ai lavoratori frontalieri che a quelli diversi dai frontalieri, dove per tali si intendono: i marittimi, le persone che normalmente esercitano la loro attività nel territorio di due o più Stati membri, le persone che fanno parte degli equipaggi di condotta e di cabina addetti a servizi di trasporto aereo passeggeri o merci, le persone cui si applica un accordo ai sensi dell’art. 16, c.1 del regolamento di base ed i lavoratori stagionali. 

Infine, in merito alla certificazione relativa alla legislazione applicabile, l’INPS ricorda che deve essere richiesto il documento portatile A1, il quale può essere rilasciato anche per periodi già trascorsi.