L’INPS, con il messaggio n. 11560 del 26 maggio 2011, ha fornito alcune precisazioni in relazione alle domande di indennità di disoccupazione agricola e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori agricoli, per l’anno di competenza 2010.
Per ciò che concerne la nuova versione del modello Prest.agr.21TP, si segnalano due novità di rilievo. In primo luogo, il modello presenta una sola opzione denominata “l’assegno per il nucleo familiare” in sostituzione delle tre diverse opzioni (“A saldo per le giornate di occupazione, di infortunio, malattia e maternità”; “In acconto per il periodo di occupazione del 1° semestre…”; “Per i giorni di disoccupazione non indennizzati del coniuge lavoratore agricolo dipendente”) previste nel vecchio modello.
In secondo luogo:
-    è stata eliminata la dichiarazione del coniuge del richiedente, nella parte delle dichiarazioni relative alla richiesta dell’assegno per il nucleo familiare; le dichiarazioni sono pertanto rese e sottoscritte solo dal richiedente identificato secondo le modalità previste in relazione al canale utilizzato per la presentazione della domanda;
-    è stata eliminata la richiesta disgiunta dell’assegno per il nucleo familiare da parte del coniuge del richiedente, il quale può presentare domanda con il modulo ANF/559 (SR56).
Per quanto riguarda la valutazione del periodo di espatrio in paese extracomunitario non convenzionato, è stato precisato che il periodo di soggiorno in paese estraneo all’Unione Europea deve essere considerato indennizzabile entro il limite massimo annuo di 90 giorni.
Altra precisazione riguarda l’ipotesi in cui un lavoratore beneficiario di indennità di mobilità ordinaria ne richieda la sospensione per inizio di attività lavorativa dipendente con contratto a tempo determinato nel settore agricolo e, successivamente, presenti domanda di indennità di disoccupazione agricola per le giornate di non occupazione all’interno del contratto stesso.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che il diritto all’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola non sussiste durante il periodo di durata dell’indennità di mobilità, la quale può essere sospesa solo per le giornate di effettivo lavoro.
Infine, per quanto riguarda il rapporto tra indennità di disoccupazione e lavoro parasubordinato, si ricorda che, nel caso in cui il richiedente l’indennità di disoccupazione agricola sia iscritto, per l’anno di competenza della prestazione, anche alla Gestione separata, ai fini della determinazione della prevalenza di attività e dell’eventuale computo delle giornate non indennizzabili bisogna comparare l’attività dipendente (agricola e non agricola) con il periodo di copertura contributiva nella Gestione separata.