Disoccupazione agricola: diversi i termini di decorrenza della decadenza dell’azione giudiziaria
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 16/03/2018 n.1166, ha precisato che in caso di mancato riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola, l’interessato ha tempo un anno per presentare ricorso, decorrente dalla data di comunicazione, al ricorrente o al patronato delegato se la richiesta è patrocinata, della decisione del ricorso da parte del competente Comitato.
Tale dies a a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento e che il ricorso sia stato deciso dal Comitato entro i successivi 90 giorni;
L’anno di decadenza può decorrere, in alternativa rispetto a quanto sopra precisato, anche:
- dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la decisione del Comitato provinciale. Tale dies a quo presuppone che sia stato presentato ricorso amministrativo nel termine di 90 giorni e che il Comitato non abbia deciso sullo stesso entro i successivi 90 giorni;
- dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Tale dies a quo trova applicazione nel caso in cui, a seguito della domanda, l’Istituto non si sia espresso con alcun provvedimento, oppure nel caso in cui, a seguito della reiezione della domanda, non sia stato presentato ricorso amministrativo nei termini.
Il termine decadenziale di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria si applica anche nel caso in cui, con il provvedimento di prima liquidazione del trattamento di disoccupazione, non sia stato riconosciuto integralmente quanto spettante all’assicurato, sebbene le informazioni per la corretta liquidazione fossero già disponibili al momento della definizione della domanda e perciò noti all’Istituto e/o all’assicurato.
Invece la domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell’importo della prestazione di disoccupazione agricola non soggiace alla decadenza ma al termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e, pertanto, dal verificarsi del fatto sopravvenuto.
Medesimo discorso per il termine entro il quale presentare ricorso al fine di ottenere l’assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli. L’INPS precisa che i trattamenti di famiglia in favore dei lavoratori agricoli sono soggetti all’applicazione del termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria con le medesime modalità sopra citate con riferimento alle domande di indennità di disoccupazione agricola.
Nel caso in cui l’assegno per il nucleo familiare non sia stato riconosciuto integralmente, sebbene le informazioni per la corretta liquidazione fossero disponibili al momento della definizione della domanda e perciò note all’Istituto e/o all’assicurato, il termine decadenziale di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria decorre dalla data di ricevimento da parte dell’assicurato del provvedimento di prima liquidazione o, laddove questo non sia disponibile, dal pagamento della prestazione.
Per quanto concerne l’istituto della prescrizione, il sopravvenuto intervento normativo nulla ha modificato rispetto alla precedente disciplina (DPR 797/1955), la quale dispone che “Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni” e che il termine prescrizionale “… decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce”.
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