Disoccupazione agricola: chiarimenti sulle dimissioni del lavoratore
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 31253 del 10 dicembre 2010, ha fornito chiarimenti in merito al diritto alla prestazione di disoccupazione agricola in caso di dimissioni.
In particolare, si rileva che, ove il lavoratore agricolo abbia concluso, prima della sua naturale scadenza, il suo unico rapporto di lavoro con le dimissioni per accedere al pensionamento di vecchiaia o anzianità, anche senza soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro e il pensionamento, non ha titolo all'indennità di disoccupazione agricola. Nel caso invece in cui il lavoratore sia tenuto a dare le proprie dimissioni a seguito di accoglimento di pensione di inabilità, ravvisandosi nella fattispecie una necessità inderogabile alla cessazione dell'attività lavorativa per motivi sanitari riconosciuti, lo stesso mantiene il diritto alla prestazione di disoccupazione agricola.
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