L’ANPAL, con la delibera 2/12/2019 n.54, ha disposto che possono ritenersi valide solo le convocazioni del soggetto disoccupato effettuate con raccomandata AR oppure via PEC, dato che quelle effettuate con altri mezzi non garantiscono certezza giuridica di avvenuta conoscenza.

Nel caso in cui il disoccupato non si presenti alla convocazione, il provvedimento sanzionatorio del CPI dovrà contenere l’informativa con i termini e le modalità per la presentazione del ricorso, che decorrono dalla data di notifica del provvedimento stesso.

Se il provvedimento non è stato notificato, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà a partire dal giorno in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza.

L’assenza alla convocazione potrà essere ritenuta lecita solo in presenza di una delle seguenti situazioni: documentato stato di malattia o infortunio, servizio civile o di leva o richiamo alle armi, stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge, citazioni in tribunale, gravi motivi familiari documentati e certificati, casi di limitazione legale della mobilità personale e ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore.

Se il soggetto disoccupato si trova in presenza di una delle situazione dovrà darne comunicazione al CPI entro la data e l’ora stabilite per l’appuntamento con le modalità concordate e comunque non oltre il giorno successivo alla data prevista.

Se l’impedimento non consente all’interessato di darne comunicazione, la stessa andrà resa entro il giorno successivo al venir meno dell’impedimento stesso.