È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, il decreto 30.7.2010 del Ministero del Lavoro, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale è stata data attuazione a quanto previsto dall’art. 2, cc. 132 e 133, della L. 191/2010 (Finanziaria 2010). Tale disposizione riconosce una contribuzione figurativa integrativa a favore dei soggetti, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, titolari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (vale a dire soggetti titolari di qualsiasi disoccupazione e/o mobilità), che si rioccupano con una retribuzione inferiore di almeno il 20% di quella corrispondete alle mansioni di provenienza.
I commi 132 e 133, dell’art. 2, della L. 191/2009, hanno disciplinato, in via sperimentale per l’anno 2010 e fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento (comunque non oltre il 31.12.2010), il riconoscimento di una contribuzione figurativa per i lavoratori, titolari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, che accettano un’offerta di lavoro subordinato che comporti un livello retributivo inferiore di almeno il 20% di quello corrispondente all’ultima mansione svolta e che, contemporaneamente, comporti la perdita dell’ammortizzatore sociale di cui sono titolari.
L’agevolazione è così strutturata:
• per poter beneficiare della citata normativa occorre essere titolari di un trattamento a sostegno del reddito non connesso a sospensioni del lavoro, in materia di ammortizzatori sociali (qualsiasi disoccupazione e mobilità), essere in possesso del requisito soggettivo dell’anzianità contributiva di almeno 35 anni (alla data dell’accettazione dell’offerta di lavoro), accettare un’offerta lavorativa che prevede un livello retributivo inferiore di almeno il 20% di quello di provenienza e che faccia perdere il diritto all’ammortizzatore sociale;
• la contribuzione figurativa integrativa (da riconoscere durante la predetta prestazione lavorativa) è pari alla differenza tra il contributo (IVS) accreditato nella mansione di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione alla nuova occupazione. Detto valore è determinato utilizzando la differenza tra la retribuzione percepita nell’ultimo rapporto di lavoro (vale a dire quella corrispondente alle mansioni di provenienza) e l’importo della retribuzione effettiva che verrà percepita nella mansione derivante dalla nuova offerta di lavoro. La predetta contribuzione figurativa è riconosciuta fino alla data della prima decorrenza utile per l’accesso al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
• il beneficio è concesso, previa presentazione di apposita domanda all’INPS, a decorrere dal 3.11.2010 ed entro il 31.12.2010, nei limiti della relativa copertura finanziaria fissata dalla L. 191/2009 in 40 milioni di euro. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti a sostegno del reddito (ultimo rapporto prima della disoccupazione o mobilità); contratto di lavoro del nuovo rapporto dal quale si rilevi l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto al precedente rapporto. L‘INPS ammette il lavoratore al beneficio secondo l’ordine cronologico dell’accettazione dell’offerta di lavoro.