Disciplinate le modalità per ottenere l’assegno di ricollocazione
A cura della redazione

L’ANPAL, con la delibera 9/2017 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’assegno di ricollocazione previsto dall’art. art. 23 del D.lgs. 150/2015, che rappresenta la principale forma di intervento di politica attiva riconosciuta alle fasce più deboli dei percettori di ammortizzatori sociali.
Più precisamente l’assegno di ricollocazione è indirizzato ai percettori di NASPI da più di quattro mesi. Non possono chiederne l’erogazione i disoccupati impegnati in una misura regionale simile, nonché le persone coinvolte in una misura di politica attiva finanziata da un soggetto pubblico.
L’emissione dell’assegno di ricollocazione è, assieme al patto di servizio personalizzato, di esclusiva competenza dei centri per l’impiego come previsto dall’art. 18, comma 2, D.lgs. 150/2015.
L’assegno da un lato garantisce assistenza alla persona tramite l’assegnazione di un tutor, e dall’altro favorisce la ricerca intensiva di opportunità occupazionali, ovvero la promozione del profilo professionale del beneficiario.
La durata dell’intervento è di sei mesi, eventualmente prorogabili per altri sei mesi.
Per ottenere l’assegno il sistema informativo unitario comunica al soggetto disoccupato la possibilità di farne richiesta.
Il destinatario può a quel punto seguire il link allegato alla comunicazione e inoltrare la richiesta per l’assegno tramite il sistema informativo unitario, scegliendo il soggetto erogatore e la sua sede operativa, nonché fissare un appuntamento con lo stesso.
Nel caso in cui il potenziale beneficiario non richieda il servizio di assistenza intensiva entro due mesi dal rilascio dell’assegno, perderà lo stato di disoccupazione, oltre le prestazioni a sostegno del reddito.
Il soggetto erogatore dei servizi può essere un centro per l’impiego (diverso anche da quello in cui si sia eventualmente firmato il patto di servizio personalizzato) oppure un privato accreditato ex. art 12 D.lgs. 150/2015, il quale, per rientrare nella lista dei soggetti disponibili, deve manifestare il proprio interesse all’ANPAL ed essere inserito nel Sistema Informativo Unitario.
Viene quindi inviata una comunicazione al centro per l’impiego dove il beneficiario ha sottoscritto il patto personalizzato, aggiornando la profilazione del soggetto.
Il centro per l’impiego competente verifica in sette giorni se il soggetto ha i requisititi necessari e rilascia l’assegno tramite il sistema informativo unitario (vale la regola silenzio-assenso), oppure lo nega allegando giustificato motivo.
Viene quindi fissato un appuntamento con il centro scelto e il beneficiario ha l’obbligo, pena la decadenza, di presentarsi.
Dal momento in cui si svolge il primo appuntamento, il precedente patto personalizzato di servizio, viene sospeso ed entro 15 giorni viene perfezionato il “programma di ricerca intensiva” con assegnazione di un tutor.
Il soggetto erogatore può continuare ad erogare servizi per aumentare la condizione occupazionale del beneficiario (e quindi riscuotere una maggior somma finale) a patto che tale miglioramento avvenga senza soluzione di continuità.
Il soggetto erogatore deve mantenere un dialogo costante con il sistema informativo unitario, riportando in esso: i dati dei momenti di verifica, attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione, tracciatura dello svolgimento delle attività, motivazioni per il mancato svolgimento dell’attività, estremi dell’offerta congrua di lavoro, nonché la documentazione del servizio di ricerca intensiva. Il soggetto erogatore ha anche l’obbligo di comunicare al CPI competente (il quale provvederà a comunicarlo all’ANPAL) i comportamenti del beneficiario che facciano scattare una sanzione.
Il beneficiario è invece tenuto a partecipare alle attività previste, pena lo scatto di sanzioni crescenti: perdita di un quarto della mensilità alla prima assenza, perdita di una mensilità alla seconda, la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione in caso si ulteriori assenze.
Inoltre, anche la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua ex art 25, prevede la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito, a meno che non sussista un giustificato motivo.
L’assegno è riconosciuto al soggetto erogatore solo a fronte di un risultato occupazionale qualificante, ovvero un contratto a tempo indeterminato, incluso l’apprendistato, pari ad una somma compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro (50% allo scadere dei primi 6 mesi e il restante dopo 12 mesi) e tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi (dai 500 ai 2500).
Sono poi presenti alcune eccezioni: per le regioni meno sviluppate si riconosce l’assegno anche per contratto breve di durata uguale o superiore a 3 mesi (dai 250-1250 euro).
Il contratto intermittente, di qualsiasi durata, non comporta il diritto a riscuotere l’assegno, mentre un contratto part-time deve avere una percentuale dell’orario il lavoro superiore al 50% per maturare i diritto di erogazione (proporzionato alla percentuale di orario di lavoro).
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