L'INPS, con il messaggio 3/10/2003 n.112, ha reso noto che nei confronti dei lavoratori italiani in Svizzera (cd. frontalieri) i contributi per disoccupazione e mobilità non sono più dovuti in base alla retribuzione convenzionale per effetto dell'applicazione dei regolamenti CEE 1408/71 e 574/72 in sostituzione degli accordi italo-svizzeri sulla sicurezza sociale. Infatti l'estensione alla svizzera dei provvedimenti CEE è dovuta alle disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contenute nell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea ed i singoli stati membri e la Svizzera. Per quanto riguarda le istruzioni operative i datori di lavoro continueranno ad usare l'apposita posizione contrassegnata dal codice 4Z che assume l'ulteriore significato di accordo italo svizzero. Nei modelli DM 10/2 si dovranno indicare anche le contribuzioni di disoccupazione e mobilità calcolate sulla base delle retribuzioni effettive, facendo precedere il codice contributivo dal codice qualifica seguito dalla lettera E.