Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 9 del 18 aprile 2025, riepiloga la normativa che tutela il lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali (c.d. Riders), ricordando che la Direttiva (UE) 2024/2831, che dovrà essere recepita entro il 2 dicembre 2026, prescrive, tra l’altro, agli Stati membri, di introdurre una presunzione legale relativa di subordinazione.

Il legislatore europeo promuove anche il principio del primato dei fatti che impone di valorizzare le effettive modalità di esecuzione del lavoro più che la formale descrizione data dalle parti al rapporto.

In attesa del recepimento della Direttiva europea, il Ministero del lavoro, partendo dal presupposto che qualsiasi attività umana, inclusa quella dei riders, può atteggiarsi sia quale prestazione di lavoro autonomo che come rapporto di lavoro subordinato, ricorda che a tutela di tale categoria di lavoratori, nel Dlgs 81/2015 il capo V-bis detta una disciplina speciale per il lavoro autonomo prestato attraverso piattaforme digitali, nell’ottica di garantire un nucleo minimo di tutele anche ai lavoratori che non rientrano nella categoria delle collaborazioni etero-organizzate.

La circolare richiama anche i numerosi interventi della Corte costituzionale (sent. N. 121/1993, 115/1994 e 76/2015) che sanciscono il principio di indisponibilità della tipologia contrattuale che impedisce non solo alle parti, ma allo stesso legislatore di ascrivere all’area autonoma rapporti di lavoro caratterizzati dalla subordinazione e viceversa.

Ciò premesso, secondo il Ministero del lavoro, l’attività dei riders può definirsi autonoma, se, da un lato viene accertata l’assenza di poteri di controllo, poteri di direzione e poteri sanzionatori e dall’altro vi è la reale facoltà del prestatore di lavoro di non accettare l’incarico di consegna o di dismettere la sua disponibilità in modo unilaterale.

In ogni caso, anche se l’attività può essere svolta in modo autonomo, al riders devono essere garantiti: un compenso minimo orario, un’indennità integrativa e una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Come sopra ricordato l’attività può avere anche i caratteri della subordinazione. Questo avviene attraverso l’assunzione del lavoratore e la ricorrenza di tutti gli indici di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. e quindi il potere direttivo (inteso come l’esistenza di direttive specifiche e vincolati e quindi l’eterodirezione) e il potere di controllo (ossia il rispetto di predeterminati slot orari e ordini e la presenza di punteggi con conseguenze di natura sostanzialmente disciplinari).

Pertanto, è necessario prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato, che possono porre all’autonomia del lavoratore limiti tali da ricondurre l’attività agli indici di subordinazione.

Secondo il Ministero del lavoro, tra le tipologie contrattuali disciplinate dal nostro ordinamento, quella che maggiormente si avvicina all’attività dei riders, è quella del lavoro intermittente, disciplinato dagli artt. 13 e ss. del Dlgs 81/2015.

È a questa tipologia contrattuale che, se richiamata dal contratto collettivo, è necessario far riferimento per quanto riguarda il trattamento economico, normativo e previdenziale, anche per quanto riguarda l’eventuale riconoscimento dell’indennità di disponibilità spettante al lavoratore.

In questo caso, il Ministero del lavoro ritiene che, se il lavoratore è tenuto a rispondere alle chiamate, il periodo di svolgimento della prestazione lavorativa da retribuire, coincide con il tempo effettivamente impiegato per rendere la prestazione medesima. Diversamente, per il periodo durante il quale al lavoratore è richiesto il collegamento con la piattaforma e fino al momento della sua disconnessione, è riconosciuta l’indennità di disponibilità, laddove prevista dal contratto e nella misura dallo stesso stabilita.

Infine, ai riders può essere applicata la disciplina del lavoro subordinato anche quando si è ricorsi al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 2 del Dlgs 81/2015, ossia le modalità con le quali si concreta la prestazione sonorevalentemente personali, continuative e organizzate dal committente.

Per quanto riguarda il profilo previdenziale, viene ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, una volta qualificato il rapporto di lavoro, di avrà di conseguenza l’inquadramento previdenziale.

Invece in merito alle tutele assicurative, la circolare ribadisce che in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la tutela è garantita sia che si tratti di lavoratori subordinati che di collaboratori etero diretti, che di lavoratori autonomi.