Disciplina convenzionale per i lavoratori cooperanti all’estero
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 353 del 15/09/2020, ha precisato che la disciplina convenzionale riproporzionata di cui all’art. 54, c. 8-bis del TUIR, trova applicazione anche se l’attività lavorativa di cooperazione viene svolta all’estero solo per pochi giorni al mese.
La disciplina convenzionale riproporzionata trova applicazione anche nella particolare ipotesi di attività prestata all’estero e in Italia in modo alternato.
Per quanto riguarda le ritenute alla fonte e gli adempimenti del sostituto d’imposta, trovano applicazione gli artt. 23 e 24 del DPR 600/1973, a seconda che si tratti d redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, a prescindere, come chiarito nella circolare n. 15/E del 2002 dalla qualificazione formale di redditi di lavoro autonomo.
In tale ipotesi, la CU che il sostituto d’imposta è tenuto a rilasciare ai lavoratori dipendenti e subordinati deve riportare: nel punto 6, il numero complessivo dei giorni di lavoro effettuati nel periodo di imposta, comprensivo sia di quelli in cui l'attività lavorativa è stata svolta in Italia ed è soggetta alle regole di tassazione ordinaria, che di quelli in cui l'attività è stata prestata all'estero ed è soggetta al regime convenzionale; nei punti 1 e 2, l'ammontare complessivo della retribuzione reale, corrisposta per i periodi di lavoro svolto in Italia, e della retribuzione convenzionale, per i periodi di lavoro svolto all'estero, riparametrata in base al criterio stabilito nell'articolo 3 del decreto 16 dicembre 2015 e, cioè, moltiplicando l'importo mensile della retribuzione convenzionale per il numero di giorni di lavoro svolto all'estero, diviso 26; nel punto 21, l'ammontare complessivo delle ritenute operate sulla parte della retribuzione relativa ai periodi di lavoro svolto in Italia e su quella relativa ai periodi di lavoro svolto all'estero; nelle annotazioni, in corrispondenza del codice AD, la distinta indicazione dello Stato estero e degli importi, delle ritenute e del numero dei giorni corrispondenti ai periodi di lavoro svolto all'estero, per i quali si applica il regime fiscale convenzionale.
Infine, in merito al dubbio se il regime fiscale convenzionale debba essere applicato con riferimento al "mese" di calendario oppure alla "mensilità", tenuto conto che il CCNL applicato ai lavoratori in questione prevede 14 mensilità, l’Agenzia delle entrate ritiene che, in mancanza di una statuizione di segno opposto contenuta nel CCNL, la quota delle mensilità aggiuntive riferibile proporzionalmente ai periodi di lavoro svolto all'estero, possa essere tassata in base al regime convenzionale.
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