Disabilità da lavoro: approvato il regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa
A cura della redazione
L’INAIL, con la determina dell’11 luglio 2016, ha approvato il regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, così come previsto dall’art.1, c.166 della L. 190/2014, da realizzare attraverso progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca dell’occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale e con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro e con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
I soggetti destinatari sono i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL che, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione della loro attività.
Vi rientrano anche gli infortunati e i tecnopatici che, pur avendo riportato conseguenze inabilitanti di particolare gravità, necessitano comunque di interventi personalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo in relazione alle menomazioni e alle conseguenti limitazioni funzionali derivanti dall’evento lesivo e alle caratteristiche della lavorazione svolta. Mentre rimangono esclusi i dipendenti pubblici.
Il regolamento prevede tre tipologie di interventi mirati a conservare il posto di lavoro:
- Superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, compresi gli interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro;
- Adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro, compresi gli interventi di adeguamento degli arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro;
- Formazione, compresi gli interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi agli adeguamenti di cui alla lettera b) e id formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’adibizione ad altra mansione.
Questi interventi devono essere individuati da un progetto di reinserimento personalizzato elaborato dall’INAIL che prevede il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.
Inoltre al fine di assicurare l’effettiva realizzabilità del progetto in termini di piena rispondenza alle misure organizzative e a ogni altra peculiarità aziendale, è indispensabile la partecipazione attiva del datore di lavoro tenuto a garantire la conservazione del posto di lavoro al lavoratore e che abbia acquisito disabilità a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Il datore di lavoro durante tutta la durata del progetto deve essere in regola con l’iscrizione ai Pubblici Registri o Albi obbligatori previsti in ragione della propria attività, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposto a procedure concorsuali, essere assoggettato e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi attestati dal DURC.
Spetta al datore di lavoro elaborare il piano esecutivo del progetto di reinserimento personalizzato, che deve contenere la descrizione sintetica delle modalità di realizzazione, la quantificazione dei tempi di realizzazione, l’indicazione di chi eseguirà i lavori o fornirà i beni e servizi, le caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi e il relativo costo.
I tempi per la realizzazione di ciascun intervento devono essere funzionali al reinserimento lavorativo dell’infortunato o del tecnopatico al fine di garantire un tempestivo sostegno alle persone con disabilità dal lavoro.
Spetta all’INAIL (Direzione regionale o sede regionale di Aosta o Direzione provinciale di Trento o Bolzano) valutare la congruità dei costi di ciascun intervento anche in relazione ai preventivi allegati al piano esecutivo ed effettuare le verifiche amministrativo- contabili.
Se il progetto viene approvato, l’INAIL rilascia l’autorizzazione al datore di lavoro affinché possa procedere alla fase di realizzazione degli interventi adottando il relativo provvedimento definitivo e dandone comunicazione agli interessati.
Restano a carico del datore di lavoro i costi non previsti nel documento di autorizzazione.
Il datore di lavoro che ha attuato il progetto deve poi trasmettere all’INAIL la documentazione utile per ottenere il rimborso dei costi da lui anticipati.
Spetta all’equipe multidisciplinare di I livello che ha elaborato il progetto verificare, unitamente al lavoratore e al datore di lavoro, gli effetti raggiunti dal progetto in termini di reinserimento e di integrazione lavorativa della persona con disabilità da lavoro.
Riproduzione riservata ©