Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 3910 del 20/03/2009 rispondendo all'interpello  n.26, ha precisato che viene punito non solo il datore di lavoro che omette di inviare il prospetto informativo ex lege 68/99, ma anche quello che lo invia con lacune e carenze di elementi tali da impedire nel singolo caso concreto la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile.
Infatti anche se l'omessa indicazione nel prospetto informativo di uno dei suoi contenuti non è punita dalla sanzione di cui all'art.15, c.1, Legge 68/99, ciò non esclude che un invio incompleto del prospetto stesso possa essere ricondotto alla fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 15, c.4 della medesima legge che punisce la generalità dei comportamenti diversi dal ritardato invio del prospetto che si concretizzano di fatto nella mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro. Non deve infatti essere dimenticato che il prospetto informativo deve essere considerato quale richiesta di avviamento quando risultano delle scoperture in capo al datore di lavoro.
Sul punto il Ministero sottolinea inoltre che le omissioni di cui sopra non fanno scattare automaticamente l'applicazione della sanzione. Sarà cura dei servizi competenti per l'avvio al lavoro dei disabili operare nell'ottica della massima collaborazione. Ciò significa che saranno oggetto di sanzione soltanto i comportamenti evidentemente posti in essere al fine di ostacolare o rallentare le procedure di avviamento.
Con la medesima circolare 26/2009 il Ministero ha anche precisato che le DPL competenti a sanzionare i datori di lavoro per le violazioni regolamentate dalla legge 68/99 sono quelle che hanno ricevuto le segnalazioni dai servizi provinciali di appartenenza per l'avviamento al lavoro dei disabili.